Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13179/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un dipendente di un'azienda di trasporto della Regione Campania che aveva svolto, oltre alle mansioni di guida/operatore di esercizio, anche attività accessorie di emissione del biglietto a bordo e di controllo del pagamento del titolo di viaggio. Il tribunale aveva riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire l'indennità di agente unico, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate dal mese di aprile 2012, nei limiti della prescrizione eccepita. La corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che, benché l'indennità fosse stata formalmente soppressa da una legge regionale e rimodulata da accordi collettivi, essa dovesse comunque essere corrisposta perché le mansioni che la giustificavano erano state continuativamente espletate e non rientravano nella declaratoria dell'operatore di esercizio se non 'all'occorrenza'. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale si fosse limitata a riproporre la motivazione del primo giudice senza rispondere alle specifiche censure di gravame; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., assumendo che la ritenuta ristrutturazione della retribuzione con soppressione dell'indennità fosse coperta da giudicato interno; 3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione dell'accordo regionale del 27.12.2011 e del contratto collettivo regionale del 10.4.2012, per non avere valorizzato il dato letterale della soppressione dell'indennità; 4) violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322, 2077 e 2103 c.c., per non avere riconosciuto il rilievo derogatorio dell'autonomia collettiva territoriale rispetto a quella nazionale; 5) violazione dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000 e dell'art. 36 Cost., per errata qualificazione delle mansioni svolte e per avere escluso che fossero proprie della figura dell'operatore di esercizio. La questione centrale era dunque se, a fronte della soppressione formale dell'indennità e della rielaborazione degli assetti retributivi collettivi, il lavoratore avesse ancora diritto al trattamento economico corrispondente quando le mansioni accessorie erano state svolte in modo continuativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la sentenza d'appello non è nulla quando, anche richiamando la decisione di primo grado, esplicita comunque un proprio percorso argomentativo riconducibile al giudice del gravame; ha inoltre escluso il dedotto giudicato interno, precisando che la portata del giudicato si desume dal dispositivo e dalla motivazione e che, nel caso concreto, il riferimento alla soppressione dell'indennità era solo un passaggio della motivazione, non una statuizione autonoma decisiva. Quanto ai motivi sull'interpretazione degli accordi collettivi e sul rapporto tra contrattazione nazionale e territoriale, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza in materia di indennità di agente unico per gli autoferrotranvieri, ribadendo che la contrattazione collettiva nazionale aveva fissato i livelli retributivi e che la disciplina regionale rilevava soltanto nei rapporti tra ente concedente e azienda, senza incidere direttamente sul rapporto di lavoro. Ha quindi condiviso la valutazione della corte territoriale secondo cui la soppressione formale dell'indennità non escludeva il diritto al trattamento economico equivalente, poiché le mansioni che la giustificavano erano state effettivamente e continuativamente svolte, e non risultavano ricomprese stabilmente nelle mansioni ordinarie dell'operatore di esercizio. Il ricorso è stato pertanto respinto; la società ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore dell'antistatario, e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza d'appello è stata ritenuta infondata perché la motivazione, pur sintetica o per relationem, era comunque riconducibile al giudice del gravame e comprensibile nel suo iter logico.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione per relationem è stata ritenuta legittima quando consente di individuare in modo chiaro le ragioni della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la corte d'appello non ha deciso su un oggetto diverso, ma ha condiviso la ricostruzione del primo giudice.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato va individuato in base al dispositivo e alla motivazione decisoria; un passaggio argomentativo non equivale necessariamente a una statuizione coperta da giudicato interno.

  • art. 1362 c.c.

    Nell'interpretazione degli accordi collettivi, la Corte ha valorizzato il confronto complessivo tra le clausole e la funzione delle fonti contrattuali richiamate, non il solo dato letterale isolato.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole degli accordi collettivi vanno lette sistematicamente, nel loro coordinamento complessivo.

  • art. 39 Cost.

    È stato richiamato per esaminare la forza della contrattazione collettiva e i rapporti tra livelli negoziali, ma il motivo è stato ritenuto infondato alla luce della disciplina concretamente applicabile.

  • art. 1322 c.c.

    L'autonomia contrattuale collettiva è stata considerata nei limiti del sistema di fonti del rapporto di lavoro e della funzione concretamente svolta dagli accordi.

  • art. 2077 c.c.

    La Corte ha escluso che la contrattazione territoriale avesse automaticamente efficacia derogatoria tale da incidere sul diritto alla retribuzione maturata per le mansioni effettivamente svolte.

  • art. 2103 c.c.

    La qualificazione delle mansioni è stata letta in relazione alle attività effettivamente svolte e alla distinzione tra mansioni ordinarie e compiti accessori.

  • art. 36 Cost.

    È stato ribadito il principio di irriducibilità della retribuzione e di corrispondenza al lavoro effettivamente prestato, quale base per riconoscere il trattamento economico equivalente nonostante la soppressione formale dell'indennità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello non è nulla per difetto di motivazione o per ultrapetizione quando, anche richiamando la decisione di primo grado, espone comunque le ragioni della propria adesione in modo chiaro e riconoscibile.
  • Il giudicato interno o esterno deve essere ricostruito sulla base del dispositivo e della motivazione decisoria; non ogni affermazione contenuta nella motivazione assume valore di statuizione definitiva.
  • Nel rapporto di lavoro, la soppressione formale di una voce retributiva non esclude automaticamente il diritto del lavoratore al corrispondente trattamento economico se le mansioni che ne costituivano il presupposto continuano ad essere svolte in modo continuativo.
  • La contrattazione collettiva territoriale o regionale non incide sul rapporto di lavoro oltre i limiti del sistema delle fonti e, in particolare, non può essere letta in modo da comprimere la retribuzione dovuta per prestazioni effettivamente rese senza un chiaro fondamento negoziale.
  • Gli accordi collettivi devono essere interpretati in modo sistematico e complessivo, coordinando le varie clausole e tenendo conto della funzione economico-normativa perseguita dalle parti sociali.
  • La valutazione delle mansioni deve privilegiare il contenuto effettivo della prestazione rispetto alla mera qualifica formale, soprattutto quando si tratta di attività accessorie svolte con continuità e non solo occasionalmente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.