Cassazione Penale, Sentenza n. 09216/2026 del 10/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente imputato contestava il calcolo della pena e la mancata indicazione della pena base e dell'entità degli aumenti connessi alle circostanze aggravanti, nonché la modalità con cui il giudice aveva operato le compensazioni tra aggravanti e attenuanti. Il Sostituto Procuratore Generale contestava l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente in luogo della revoca, prevista dalla normativa per il caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che abbia provocato un incidente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso dell'imputato, la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinviata a diversa sezione della Corte di appello di Bologna: il rinvio è disposto perché il giudice di merito deve ricostruire correttamente la pena secondo i principi indicati (in particolare individuare la pena base, applicare gli aumenti per le aggravanti secondo l'ordine e i criteri previsti e poi operare le riduzioni per le attenuanti generiche ormai definitivamente riconosciute). Quanto al ricorso del Procuratore Generale, la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva applicato la sospensione della patente in luogo della revoca e ha disposto che la patente venga revocata, come previsto dall'art. 186 comma 2 bis Codice della Strada quando è accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e sia stato provocato un incidente.
Norme richiamate
Reato di guida in stato di ebbrezza; lett. c) rilevante per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La norma fornisce la pena base cui si applicano le aggravanti e le conseguenti maggiorazioni.
art. 186 comma 2 bis Codice della Strada
Prevede il raddoppio delle sanzioni se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente; la norma attira nella sua disciplina anche la circostanza aggravante dell'art. 186 bis comma 3 (conducente 'a rischio elevato'), pertanto, quando è presente incidente e tasso >1,5 g/l, occorre applicare il raddoppio previsto da questa norma.
art. 186 comma 2 sexies Codice della Strada
Aggravante per il fatto commesso in orario notturno (tra le ore 22.00 e le ore 7.00). Tale aggravante e la relativa maggiore pena sono sottratte al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (ai sensi del comma 2 septies): le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa aggravante, e le diminuzioni devono operarsi sulla quantità risultante dall'aumento conseguente a questa aggravante.
art. 186 bis Codice della Strada
Regola ulteriori profili relativi al conducente infraventunenne e al conducente 'a rischio elevato' (comma 1 lett. a e comma 3): può concorrere nella ricostruzione della fattispecie con le aggravanti di cui all'art. 186, ma quando l'incidente è provocato da conducente 'a rischio elevato' trova applicazione in combinazione con l'art. 186 comma 2 bis.
Stabilisce il criterio per l'applicazione degli aumenti di pena di effetto speciale: gli aumenti devono essere calcolati secondo il criterio previsto, ossia sul piano quantitativo e con motivazione sulle eventuali applicazioni di ulteriori incrementi fino a un terzo.
Prevede la diminuzione della pena per particolare tenuità o altre circostanze legate all'età o situazione personale; nel caso in esame è stata utilizzata una riduzione ex art. 62 bis che il giudice deve adeguatamente motivare e inserire nella ricostruzione complessiva del calcolo della pena.
Prevede la riduzione di pena per il rito che comporta lo sconto (applicata in fase di quantificazione finale della pena, ad esempio riduzione della metà per il rito alternativo).
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. n. 42414 del 29/04/2021)
Principio secondo cui le circostanze aggravanti 'privilegiate' sono sottratte al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche: le attenuanti vengono sottoposte al giudizio di equivalenza previo confronto; in caso di equivalenza la pena del reato aggravato dalla circostanza privilegiata resta prevalente, salvo considerazioni di commisurazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
Massime di principio
- Quando sono presenti aggravanti speciali di effetto speciale (es. art. 186 comma 2 bis Cod. Strada) il giudice deve applicare il raddoppio previsto dalla norma prima di operare altre compensazioni: gli aumenti vanno calcolati secondo i criteri dell'art. 63 cod. pen.
- La circostanza aggravante dell'orario notturno (art. 186 comma 2 sexies) è sottratta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti: le attenuanti non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto a questa aggravante e le eventuali diminuzioni devono operare sulla pena già aumentata per tale aggravante.
- Il giudice deve sempre indicare in sentenza la pena base e specificare l'entità degli aumenti e delle diminuzioni applicati; l'omessa esplicitazione del calcolo della pena comporta l'annullamento e il rinvio per un nuovo calcolo conforme ai principi indicati dalla Cassazione.
- Se la legge prescrive la revoca della patente (es. art. 186 comma 2 bis per tasso alcolemico >1,5 g/l con incidente), l'applicazione di una sanzione diversa come la sospensione è illegittima: la Cassazione può annullare la parte di sentenza che ha applicato la sanzione errata e disporre la revoca senza rinvio quando non sono necessarie ulteriori valutazioni di merito.
- La qualificazione della fattispecie quando concorrono più aggravanti soggettive (es. conducente infraventenne o 'a rischio elevato') richiede attenzione: alcune aggravanti possono essere 'attratte' nella disciplina di altre norme e devono essere applicate secondo la gerarchia e le regole di competenza stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza.
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