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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08004/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, resa dal GUP del Tribunale di Pescara, per un reato in materia di stupefacenti e con contestazione di continuazione. La sentenza applicava la pena concordata e disponeva anche la confisca del denaro in sequestro ex art. 240-bis c.p. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge in punto di qualificazione giuridica del fatto e contestava la confisca, assumendo che essa non facesse parte dell'accordo intervenuto tra le parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto non fosse ammissibile perché, nel patteggiamento, il sindacato di legittimità sull'errore di qualificazione è limitato ai casi di errore manifesto, tale da rivelare un indebito accordo sul reato e non solo sulla pena; nel caso concreto la contestazione era pienamente coerente con la qualificazione recepita in sentenza. Quanto alla confisca, la Corte ha richiamato il principio secondo cui essa può essere disposta anche fuori dall'accordo quando il denaro non risulti giustificato nella provenienza e sia sproporzionato rispetto al reddito dell'imputato; nel caso concreto la sentenza aveva motivato, seppur sinteticamente, sulla inconferenza della somma rispetto alla situazione economica del ricorrente e l'imputato non aveva allegato elementi sulla lecita provenienza del denaro. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della contestazione per reati in materia di stupefacenti, definita con patteggiamento.

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale disposizione relativa alla continuazione nel titolo di reato contestato e definito in sentenza.

  • art. 240-bis c.p.

    confisca disposta sul denaro in sequestro; può essere applicata anche fuori dall'accordo di patteggiamento se la provenienza è ingiustificata e vi è sproporzione rispetto al reddito.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indica il rito camerale applicato al ricorso.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    consente di dedurre in cassazione l'errore di diritto sulla qualificazione giuridica del fatto, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina il patteggiamento; la sentenza ribadisce che il controllo sulla qualificazione giuridica è limitato all'errore manifesto e non alle questioni opinabili.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo quando l'errore sia manifesto e la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non è invece consentito devolvere questioni che richiedano valutazioni in fatto o profili probatori non immediatamente desumibili dalla contestazione.
  • In sede di patteggiamento non è ammissibile censurare la qualificazione giuridica del fatto quando la diversa soluzione prospettata sia solo opinabile: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito o dell'accordo negoziale tra le parti.
  • La confisca del denaro ex art. 240-bis c.p. può essere disposta anche se non espressamente oggetto dell'accordo di patteggiamento, purché il giudice dia conto, anche sinteticamente, della sproporzione rispetto alla situazione economica dell'imputato e dell'assenza di una giustificazione sulla lecita provenienza delle somme.
  • Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che risulti che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccioPena e commisurazioneConfisca
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generaleEsecuzione penale
IstitutiConfisca

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