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Sentenza

Sentenza n. 3/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti e conseguente revoca questorile della licenza di porto d’armi per uso venatorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con il primo ricorso, il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti, adottato dopo il ritiro cautelare di quindici armi, munizioni e titoli autorizzativi, in seguito all’episodio in cui era uscito dall’abitazione imbracciando un fucile e si era recato nella corte condominiale. Ha dedotto difetto di istruttoria, violazione dei criteri di imparzialità ed efficienza, violazione dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avesse ricostruito erroneamente l’accaduto, che non vi fosse prova di un comportamento minaccioso o pericoloso, che l’episodio fosse dovuto a mera distrazione mentre puliva il fucile e che il diniego di accesso agli atti gli avesse impedito di presentare osservazioni consapevoli. Ha inoltre valorizzato l’assenza di precedenti penali e di pendenze giudiziarie. Con il secondo ricorso ha impugnato la revoca questorile della licenza di porto d’armi, deducendo l’illegittimità derivata dal divieto prefettizio e sostenendo l’assenza di pericolosità della condotta e di incapacità di controllo degli impulsi. Il TAR ha riunito i ricorsi e ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del secondo ricorso per mancata formulazione di specifiche censure contro l’atto consequenziale e la possibile improcedibilità per effetto del rigetto del ricorso contro il divieto prefettizio.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente espunto dal fascicolo la memoria di replica depositata tardivamente nel secondo giudizio. Nel merito ha respinto il ricorso contro il divieto prefettizio. Ha affermato che l’art. 39 TULPS attribuisce al Prefetto un’ampia discrezionalità nel vietare la detenzione di armi a persone ritenute capaci di abusarne e che il giudizio è prognostico, cautelare e preventivo, non sanzionatorio. Non è necessario un abuso già accertato, una condanna penale o una situazione di pericolosità sociale: possono essere valorizzati anche episodi privi di rilievo penale, purché concretamente verificatisi e idonei a porre in dubbio l’affidabilità dell’interessato. Nel caso concreto l’istruttoria risultava sufficiente, essendo stati acquisiti la nota dei Carabinieri, le dichiarazioni testimoniali, l’annotazione di polizia giudiziaria e il verbale di ritiro cautelare. La stessa ricostruzione fornita dal ricorrente confermava che egli aveva raggiunto una corte aperta al pubblico imbracciando un fucile che stava pulendo. Sebbene non fossero emersi atteggiamenti minacciosi o aggressivi, tale condotta è stata ritenuta indicativa di leggerezza e imprudenza incompatibili con gli obblighi di custodia, autocontrollo e gestione delle armi. L’assenza di precedenti penali non escludeva il venir meno dell’affidabilità. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio, poiché la comunicazione di avvio era stata notificata due giorni dopo l’episodio, consentendo al destinatario di identificarlo e di presentare osservazioni; il diniego di accesso agli atti, inoltre, non era stato tempestivamente impugnato e non aveva impedito la partecipazione procedimentale. Quanto alla revoca della licenza di porto d’armi, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il divieto prefettizio di detenzione, ritenuto legittimo, costituisce presupposto necessario per il mantenimento della licenza e rende la revoca questorile conseguenziale, dovuta e vincolata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodente…alle persone ritenute capaci di abusarne

    La disposizione attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale e preventivo, esercitabile sulla base di una prognosi di possibile abuso delle armi e non soltanto in presenza di un abuso già accertato.

  • art. 43 TULPS

    la licenza può essere ricusata…e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi

    Il rilascio o mantenimento della licenza di porto d’armi presuppone una piena affidabilità del titolare e l’assenza di elementi idonei a far dubitare del corretto uso delle armi.

  • artt. 11 e 43 TULPS

    La revoca del porto d’armi è conseguenza vincolata del divieto prefettizio di detenzione quando quest’ultimo elimina il presupposto necessario per il mantenimento della licenza.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio deve consentire al destinatario di partecipare al procedimento; nel caso concreto la comunicazione è stata ritenuta sufficiente perché notificata immediatamente dopo l’episodio e idonea a renderlo riconoscibile.

  • art. 73 c.p.a.

    Le memorie e repliche devono essere depositate entro i termini fissati a ritroso rispetto all’udienza; il deposito tardivo ne comporta l’espunzione dal fascicolo.

  • art. 116 c.p.a.

    L’impugnazione del diniego di accesso deve essere proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni; un’eventuale impugnazione tardiva del diniego sarebbe irricevibile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di osservazioni.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 TULPS può essere adottato sulla base di una prognosi preventiva di possibile abuso, senza che sia necessario un abuso già accertato, una condanna penale o una situazione di pericolosità sociale.
  • Nel giudizio sull’affidabilità nell’uso delle armi l’autorità di pubblica sicurezza può valorizzare anche fatti privi di rilievo penale, purché concretamente verificati e idonei, secondo un criterio di probabilità prevalente, a far dubitare della piena affidabilità del detentore.
  • L’uscita dall’abitazione e l’accesso a uno spazio aperto al pubblico imbracciando un fucile, anche senza atteggiamenti minacciosi e se ricondotti a distrazione, possono integrare un comportamento imprudente sufficiente a fondare il giudizio prognostico negativo sull’affidabilità nell’uso delle armi.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di affidabilità nell’uso delle armi resta circoscritto alla verifica dell’adeguatezza dei presupposti, dell’assenza di travisamento dei fatti, illogicità o arbitrarietà; non può sostituire la valutazione prognostica amministrativa con una propria valutazione di merito.
  • Il divieto prefettizio di detenzione delle armi costituisce presupposto necessario per il conseguimento e il mantenimento della licenza di porto d’armi; il suo consolidamento rende la revoca questorile della licenza un atto consequenziale e vincolato e determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione autonoma della revoca.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è lesiva del contraddittorio quando, alla luce della prossimità temporale e del contenuto, consenta al destinatario di individuare con sufficiente chiarezza l’episodio contestato e di presentare osservazioni.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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