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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11364/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2010 emesso da un comune nei confronti di una società partecipata pubblica. La società ha contestato: il difetto di legittimazione attiva dell'ente impositore, sostenendo che il proprio stabilimento fosse ubicato nel territorio di altro comune; l'esenzione dall'imposta, assumendo che l'immobile fosse strumentale ai compiti istituzionali e che la società, essendo interamente partecipata dal comune, dovesse essere trattata come soggetto sostanzialmente pubblico; la mancata corretta determinazione dei criteri di attribuzione della rendita dell'opificio. Il ricorso introduttivo è stato respinto in primo grado. In appello la contribuente ha riproposto le censure, ma la CTR ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non aveva considerato l'atto di appello nel suo complesso: esso conteneva una censura specifica per omesso esame del terzo motivo del ricorso introduttivo e una censura sull'erroneo diniego dell'esenzione in ragione della natura di società in house partecipata al 100% dal comune.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione: ha ritenuto che l'appello fosse specifico e quindi ammissibile, perché nel processo tributario la riproposizione delle ragioni di impugnazione contro la sentenza di primo grado soddisfa l'onere di specificità imposto dall'art. 53 d.lgs. 546/1992. Ha quindi cassato la sentenza di appello. Tuttavia, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'appello della contribuente perché infondato. In particolare, ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla rendita catastale, poiché riferita non all'avviso di accertamento ma all'atto di attribuzione della rendita, che avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato. Ha inoltre respinto la censura sull'esenzione ICI, affermando che una società, anche se interamente partecipata da un ente pubblico e anche se qualificabile come in house, resta soggetta al regime privatistico salvo specifiche deroghe di legge, e che l'esenzione tributaria invocata, essendo di stretta interpretazione, non può applicarsi automaticamente. Le spese di legittimità e appello sono state compensate integralmente; le spese del primo grado restano regolate dalla sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    onere di impugnazione specifica

    Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni di impugnazione dell'atto impositivo contro la sentenza di primo grado soddisfa l'onere di specificità, poiché l'appello ha natura devolutiva piena e mira al riesame della causa nel merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La violazione denunciata riguarda il vizio processuale derivante dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserito difetto di specificità.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza di appello, ha deciso la causa nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 1, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016

    Le società a partecipazione pubblica, anche integralmente partecipate, sono soggette alla disciplina propria dei soggetti privati in ragione della forma societaria, salvo specifiche disposizioni di legge derogatorie.

  • art. 6 TFUE

    Gli Stati membri non possono adottare o mantenere misure contrarie ai trattati nei confronti delle imprese pubbliche o di imprese cui siano riconosciuti diritti speciali o esclusivi; ciò esclude che la forma di società in house comporti automaticamente l'estensione di esenzioni fiscali riconosciute all'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello è specifico quando ripropone, in contrapposizione alla sentenza di primo grado, le ragioni di censura già svolte contro l'atto impugnato; non è richiesto un onere di critica analitica pari a quello del processo civile ordinario.
  • La censura relativa alla rendita catastale non può essere recuperata nel giudizio avverso l'avviso di accertamento se avrebbe dovuto essere rivolta all'atto autonomamente impugnabile di attribuzione della rendita.
  • Una società partecipata integralmente da un ente pubblico non beneficia automaticamente delle esenzioni tributarie previste per la pubblica amministrazione, poiché la regola è la soggezione al regime privatistico in ragione della forma societaria, salvo deroga espressa.
  • Le agevolazioni ed esenzioni fiscali sono norme eccezionali e di stretta interpretazione; non possono essere estese in via analogica sulla base della sola sostanza pubblica del soggetto o della sua qualificazione come in house.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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