Cassazione Civile, Ordinanza n. 16796/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del Comune e, per conseguenza, ha dichiarato il giudizio estinto. Le spese sono state compensate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della previsione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento IMU emesso per l'anno 2015 nei confronti dell'ente proprietario/gestore di alloggi sociali per un importo complessivo di euro 7.059,00. In primo grado il ricorso dell'ente era stato rigettato; in appello, invece, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'impugnazione, ritenendo che gli immobili oggetto di accertamento avessero i requisiti degli alloggi sociali e, quindi, fossero assimilabili all'abitazione principale e non soggetti a IMU, con conseguente accoglimento dell'istanza di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso tale decisione, ma nel corso del giudizio ha aderito alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Norme richiamate
È stata utilizzata la proposta di definizione anticipata della causa, rispetto alla quale il ricorrente ha poi aderito rinunciando al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha affermato che il raddoppio del contributo unificato non opera nel caso di estinzione per rinuncia, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.
d.m. 22 aprile 2008
Richiamato nella ricostruzione della vicenda sostanziale quale fonte definitoria degli alloggi sociali.
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011
Richiamato per l'assimilazione degli alloggi sociali all'abitazione principale ai fini IMU.
artt. 16 e 43 L. n. 457 del 1978
Richiamati dal giudice di merito per ritenere che gli immobili possedessero i requisiti degli alloggi sociali.
art. 10 L. n. 21 del 2000
Richiamato in relazione alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, con conseguente chiusura del processo senza decisione sul merito delle censure proposte.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 non si applica fuori dai casi tipici espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile per analogia a fattispecie diverse come l'estinzione per rinuncia.
- Quando la definizione della controversia in sede di legittimità interviene per rinuncia del ricorrente, resta assorbita ogni valutazione sui motivi di ricorso e sulla fondatezza nel merito della decisione impugnata.
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