Cassazione Civile, Ordinanza n. 36567/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario)
La controversia
Quattro investitori avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'acquisto, tramite un intermediario bancario, di obbligazioni Viatel. Sostenevano che la società resistente, insieme al gruppo bancario coinvolto nella distribuzione, avesse scientemente ideato e diffuso i titoli per collocare presso il pubblico strumenti ad alto rischio di default, senza fornire agli investitori adeguate informazioni sul rating, sulle caratteristiche dell'emittente e del settore, né sulla natura speculativa dell'investimento. La domanda era stata rigettata in primo grado; in appello l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. In cassazione i ricorrenti deducevano, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che il tribunale avesse escluso la prova della condotta illecita, del danno e del nesso causale e sostenendo che la corte di merito non avesse dato il giusto rilievo a un precedente di merito relativo a titoli analoghi emessi da società del nuovo mercato e collocati dalla stessa resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e quindi una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il profilo relativo a danno e nesso eziologico era assorbito dal preliminare difetto di prova della commissione del fatto illecito. Di conseguenza è stato dichiarato assorbito anche il ricorso incidentale condizionato della resistente. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con ulteriore importo per il contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
la censura non può essere usata per ottenere una rivalutazione delle prove o delle risultanze istruttorie, se non nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la dedotta violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove
la responsabilità aquiliana richiede la prova del fatto illecito allegato, che incombe sugli attori
l'appello era stato dichiarato inammissibile in quanto privo di ragionevoli probabilità di accoglimento
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o di sostituire la ricostruzione fattuale del giudice di merito con una diversa lettura delle prove.
- Quando la pretesa risarcitoria si fonda su responsabilità aquiliana, grava sull'attore l'onere di provare in modo circostanziato la condotta illecita, non essendo sufficiente una mera ipotesi ricostruttiva supportata da indizi generici.
- Se il giudice di merito esclude in radice la prova del fatto illecito, le ulteriori questioni relative al danno e al nesso di causalità restano assorbite.
- Il richiamo a precedenti di merito favorevoli non è di per sé idoneo a superare il difetto di prova nel caso concreto, ove la censura miri soltanto a ottenere una diversa valutazione degli elementi istruttori.
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