Cassazione Penale, Sentenza n. 24077/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva ripristinato il sequestro preventivo di un'area e manufatti (plateatico con campi da padel e strutture annesse) per presunta edilizia abusiva ai sensi dell'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso deduce: 1) vizio procedurale sulla tempestività dell'appello del Pubblico Ministero, sostenendo che la conoscenza dell'atto sarebbe avvenuta il 21/7/2023 e quindi l'appello del 1/9/2023 sarebbe tardivo; 2) violazione di norme edilizie e amministrative perché il Tribunale avrebbe ripristinato il sequestro senza esaminare il titolo edilizio (SCIA vs permesso di costruire), i progetti, la tecnica costruttiva (es. basamento), l'incidenza sul carico urbanistico e sostituendosi all'amministrazione; 3) carenza o vizio di motivazione sul periculum in mora, contestando l'affermazione di aggravio del carico urbanistico e sostenendo l'esistenza di variantistica e autorizzazione paesaggistica a favore dell'interessato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) sulla tempestività, ha confermato che la comunicazione via PEC inviata il 21/7/2023 non era una modalità valida ai sensi della previgente disposizione di cui all'art. 153 c.p.p., e che la conoscenza effettiva da parte del Pubblico Ministero è risultata successiva; 2) sul merito edilizio, ha condiviso la valutazione del Tribunale che le opere non rientrano nell'edilizia libera e richiedono titolo abilitativo (permesso di costruire), richiamando la giurisprudenza che limita l'effetto dell'art. 71 d.lgs. 117/2017: tale norma agevola la collocazione degli ETS ma non deroga alle norme edilizie, di sicurezza e sanitarie; il Tribunale aveva esaminato il fascicolo e motivato la necessità del sequestro; 3) sul periculum in mora, ha ritenuto adeguata la motivazione che ha indicato un aggravio del carico urbanistico in area a destinazione agricola e vincolata paesaggisticamente e ha ricordato che il sequestro è ammissibile anche per opere ultimate quando sussiste pericolo per il regolare assetto del territorio. Conseguentemente è stato confermato il ripristino del sequestro e il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c)
Norma richiamata per la qualificazione delle opere come edilizia abusiva oggetto di sequestro preventivo; la Corte condivide l'inquadramento delle opere come potenzialmente richiedenti titolo abilitativo.
d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 71, comma 1
le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica
La Corte interpreta l'art. 71 come una agevolazione soggettiva per gli ETS sul 'dove' localizzarsi, ma non come deroga alle norme tecniche e ai titoli abilitativi ('come' costruire): quindi non impedisce l'applicazione delle regole edilizie ordinarie.
codice di procedura penale, art. 153 (versione previgente)
La disciplina previgente richiedeva la consegna fisica di copia dell'atto nella segreteria del Pubblico Ministero per considerare perfezionata la comunicazione; la PEC usata non era conformemente regolamentata al momento e non poteva sostituirla.
d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (richiamato)
Riforma richiedente regolamenti attuativi per l'entrata in vigore delle nuove modalità telematiche: fino a tali regolamenti la precedente normativa sulle comunicazioni rimaneva applicabile.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24 (convertito)
Normativa emergenziale sul deposito telematico di atti da parte delle parti private non ha previsto la sostituzione della procedura di comunicazione dei provvedimenti giudiziali alla Procura; non può giustificare la validità della comunicazione via PEC in questo caso.
codice di procedura penale, art. 325
Limite della censura in Cassazione sulle misure cautelari reali: è sindacabile la motivazione solo per radicale mancanza o mera apparenza; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e non meramente apparente.
Massime di principio
- Per la tempestività degli atti processuali, la data di "conoscenza" rilevante è quella risultante dalle modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente: comunicazioni via PEC non regolamentate non sostituiscono la consegna fisica alla segreteria fino all'entrata in vigore delle norme attuative.
- L'art. 71 d.lgs. 117/2017 (agevolazioni per gli ETS) non costituisce deroga generale alle norme edilizie: il riconoscimento di compatibilità urbanistica non esime dal rispetto dei titoli abilitativi, delle norme di sicurezza e sanitarie.
- Il giudice penale può verificare, entro i limiti della sua funzione, se opere realizzate rientrano nell'edilizia libera o richiedono titolo abilitativo; non è necessario sostituirsi all'amministrazione quando la decisione è motivata e si fonda su accertamenti di fatto e diritto.
- Il sequestro preventivo di opere già ultimate è ammissibile se il giudice motiva adeguatamente il periculum in mora, ad esempio identificando un aggravio del carico urbanistico o pregiudizio per il vincolo paesaggistico e il regolare assetto del territorio.
- In cassazione le censure generiche, prive di confronto puntuale con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato, sono inammissibili: occorre riferirsi espressamente alla motivazione e articolare argomentazioni specifiche.
- Se l'amministrazione ha richiesto integrazioni alla pratica, ciò non impedisce automaticamente misure cautelari penali: va dimostrato un affidamento legittimo e la regolarità completa dell'iter amministrativo per neutralizzare il periculum o l'illiceità contestata.
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