Cassazione Penale, Ordinanza n. 05630/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. I motivi investivano, da un lato, l'affermazione di responsabilità, contestata mediante censure ritenute dalla Corte di legittimità prive di reale confronto con la motivazione di merito e sostanzialmente dirette a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie; dall'altro, il trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze sulla responsabilità si risolvono in critiche di merito e in una richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in cassazione, mentre la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era già stata congruamente resa dalla Corte territoriale, valorizzando l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla responsabilità perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e perché finalizzati a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, osservando che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento alla mancanza di elementi positivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il ricorso non incide sulla qualificazione giuridica del fatto ma viene dichiarato inammissibile.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi; l'incensuratezza non è di per sé sufficiente a imporne la concessione.
Richiamato come fonte della modifica legislativa che ha inciso sull'art. 62-bis c.p., nel senso di ridimensionare il valore autonomo dell'incensuratezza.
Legge di conversione del D.L. n. 92/2008 richiamata per la modifica dell'art. 62-bis c.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a riproporre censure già disattese dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a una nuova valutazione del materiale probatorio né a una rilettura autonoma degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.
- Il vizio di "travisamento del fatto" non consente di sovrapporre la valutazione della Corte di legittimità a quella dei giudici di merito, né di introdurre nuovi criteri di ricostruzione dei fatti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è sufficiente, di per sé, l'incensuratezza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione del gravame.
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