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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12873/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/09/2021 per violazione di legge e carenza motivazionale: si contestava che la Corte d'appello non avesse definito gli aumenti per la continuazione relativi ai reati giudicati con la sentenza del 27/02/2015 in modo omogeneo rispetto agli aumenti già fissati nella sentenza del 17/12/2015 (mesi 2 e giorni 20), e che non avesse motivato la diversa misura adottata; si denunciava inoltre la violazione dell'art. 125 c.p.p. e l'eccesso di potere del giudice del rinvio nel ridimensionare il vincolo della continuazione che non era stato rimesso alla sua valutazione dalla sentenza di annullamento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. La Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena irrogato in relazione al reato ritenuto "più grave" dalla sentenza del 27/02/2015 (aumento fissato in anni 3, ridotto a 2 per le attenuanti), rilevando assenza di motivazione e sproporzione rispetto agli aumenti già fissati per gli altri reati; ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame e per un'adeguata determinazione e motivazione dell'aumento per quel reato. Per il resto il ricorso è stato respinto e la restante parte dell'ordinanza è stata confermata.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Individuato come norma relativa al reato considerato come "più grave" in una delle sentenze di merito; richiamata per identificare il tipo di illecito (traffico di stupefacenti) cui si riferisce l'aumento contestato.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Richiamato per i reati di traffico/associazione relativi alle quantità rilevanti di stupefacente; utilizzato come parametro di confronto tra gli aumenti fissati nelle diverse sentenze di cognizione.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Richiede adeguata motivazione del provvedimento giudiziario; la Corte ha ritenuto che la mancata motivazione sull'aumento adottato per il reato più grave costituisca vizio che impone l'annullamento.

  • codice penale, art. 81

    Richiamato in relazione al rispetto dei limiti di proporzione tra le pene e per evitare che si realizzi un cumulo materiale surrettizio di sanzioni; la Corte verifica che gli aumenti siano proporzionati tra loro.

  • codice di procedura penale, art. 671

    Norma che disciplina le conseguenze dell'annullamento con rinvio e la successiva decisione del giudice dell'esecuzione: la Corte osserva che, se il giudice dell'esecuzione conferma l'aumento già fissato in sede di cognizione e divenuto definitivo, lo sforzo motivazionale può essere contenuto, mentre modifiche significative richiedono adeguata motivazione.

  • Cass. SS.UU., sentenza n. 47127/2021 (Pizzone)

    sentenza n. 47127 del 24/06/2021

    Principio secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve individuare il reato piu' grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; il grado di motivazione richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento e serve a garantire proporzionalità e ad evitare un cumulo surrettizio di pene.

  • Cass. Sez. 1, sentenza n. 52531/2018 (Mejri)

    sentenza n. 52531 del 19/09/2018

    Affermato che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per continuazione tra reati separatamente giudicati, deve motivare i singoli aumenti, specialmente se discostanti in modo significativo da quelli riconosciuti in sede di cognizione.

Massime di principio

  • Nel caso di reato continuato il giudice che ridetermina la pena deve: individuare il reato piu' grave, fissare la pena base e calcolare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite, motivando ogni singolo incremento.
  • La qualità e la profondità della motivazione richiesta per ciascun aumento è commisurata all'entità dell'aumento stesso: aumenti rilevanti o difformi rispetto a precedenti valutazioni esigono motivazioni più dettagliate.
  • Se un aumento è già stato fissato in sede di cognizione e divenuto definitivo, il giudice dell'esecuzione può limitare lo sforzo motivazionale richiamando la precedente motivazione; tuttavia, qualsiasi modifica significativa rispetto a quanto già deciso richiede nuova e specifica motivazione.
  • Il giudice non può superare il perimetro del rinvio: non può riesaminare o disconoscere il vincolo della continuazione oltre quanto indicato dalla sentenza di annullamento, salvo che la decisione di annullamento non gli abbia espressamente demandato tale verifica.
  • La motivazione insufficiente o l'adozione di aumenti palesemente sproporzionati rispetto agli altri accertamenti di fatto o a precedenti decisioni determina l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo esame.

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