Cassazione Penale, Sentenza n. 12873/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/09/2021 per violazione di legge e carenza motivazionale: si contestava che la Corte d'appello non avesse definito gli aumenti per la continuazione relativi ai reati giudicati con la sentenza del 27/02/2015 in modo omogeneo rispetto agli aumenti già fissati nella sentenza del 17/12/2015 (mesi 2 e giorni 20), e che non avesse motivato la diversa misura adottata; si denunciava inoltre la violazione dell'art. 125 c.p.p. e l'eccesso di potere del giudice del rinvio nel ridimensionare il vincolo della continuazione che non era stato rimesso alla sua valutazione dalla sentenza di annullamento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. La Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena irrogato in relazione al reato ritenuto "più grave" dalla sentenza del 27/02/2015 (aumento fissato in anni 3, ridotto a 2 per le attenuanti), rilevando assenza di motivazione e sproporzione rispetto agli aumenti già fissati per gli altri reati; ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame e per un'adeguata determinazione e motivazione dell'aumento per quel reato. Per il resto il ricorso è stato respinto e la restante parte dell'ordinanza è stata confermata.
Norme richiamate
Individuato come norma relativa al reato considerato come "più grave" in una delle sentenze di merito; richiamata per identificare il tipo di illecito (traffico di stupefacenti) cui si riferisce l'aumento contestato.
Richiamato per i reati di traffico/associazione relativi alle quantità rilevanti di stupefacente; utilizzato come parametro di confronto tra gli aumenti fissati nelle diverse sentenze di cognizione.
codice di procedura penale, art. 125
Richiede adeguata motivazione del provvedimento giudiziario; la Corte ha ritenuto che la mancata motivazione sull'aumento adottato per il reato più grave costituisca vizio che impone l'annullamento.
Richiamato in relazione al rispetto dei limiti di proporzione tra le pene e per evitare che si realizzi un cumulo materiale surrettizio di sanzioni; la Corte verifica che gli aumenti siano proporzionati tra loro.
codice di procedura penale, art. 671
Norma che disciplina le conseguenze dell'annullamento con rinvio e la successiva decisione del giudice dell'esecuzione: la Corte osserva che, se il giudice dell'esecuzione conferma l'aumento già fissato in sede di cognizione e divenuto definitivo, lo sforzo motivazionale può essere contenuto, mentre modifiche significative richiedono adeguata motivazione.
Cass. SS.UU., sentenza n. 47127/2021 (Pizzone)
sentenza n. 47127 del 24/06/2021
Principio secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve individuare il reato piu' grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; il grado di motivazione richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento e serve a garantire proporzionalità e ad evitare un cumulo surrettizio di pene.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 52531/2018 (Mejri)
sentenza n. 52531 del 19/09/2018
Affermato che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per continuazione tra reati separatamente giudicati, deve motivare i singoli aumenti, specialmente se discostanti in modo significativo da quelli riconosciuti in sede di cognizione.
Massime di principio
- Nel caso di reato continuato il giudice che ridetermina la pena deve: individuare il reato piu' grave, fissare la pena base e calcolare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite, motivando ogni singolo incremento.
- La qualità e la profondità della motivazione richiesta per ciascun aumento è commisurata all'entità dell'aumento stesso: aumenti rilevanti o difformi rispetto a precedenti valutazioni esigono motivazioni più dettagliate.
- Se un aumento è già stato fissato in sede di cognizione e divenuto definitivo, il giudice dell'esecuzione può limitare lo sforzo motivazionale richiamando la precedente motivazione; tuttavia, qualsiasi modifica significativa rispetto a quanto già deciso richiede nuova e specifica motivazione.
- Il giudice non può superare il perimetro del rinvio: non può riesaminare o disconoscere il vincolo della continuazione oltre quanto indicato dalla sentenza di annullamento, salvo che la decisione di annullamento non gli abbia espressamente demandato tale verifica.
- La motivazione insufficiente o l'adozione di aumenti palesemente sproporzionati rispetto agli altri accertamenti di fatto o a precedenti decisioni determina l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo esame.
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