Cassazione Civile, Ordinanza n. 41489/2021 del 24/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali maturati in favore di un professionista per attività resa nei confronti dei danti causa degli odierni eredi opponenti. Gli eredi hanno proposto opposizione al decreto, inizialmente respinta in primo grado. In appello la pretesa del professionista è stata ridotta perché ritenuta parzialmente prescritta, con conseguente rideterminazione del credito. L'erede soccombente in cassazione ha censurato la sentenza d'appello deducendo violazione e falsa applicazione di varie norme sulla prescrizione e sulla prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito effetto interruttivo della prescrizione a pagamenti in acconto effettuati dal dante causa e a una dichiarazione da questi sottoscritta, documenti che, secondo la ricorrente, non avrebbero potuto valere come riconoscimento del debito o interruzione del decorso prescrizionale. Ha inoltre denunciato omesso esame di fatti decisivi, in sostanza chiedendo alla Cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'unica censura. Ha osservato che la doglianza mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità, e ha comunque reputato non illogico il ragionamento della Corte d'appello, la quale aveva valorizzato i pagamenti in acconto, le fatture firmate dal dante causa e la dichiarazione sottoscritta dallo stesso come elementi complessivamente idonei a escludere la prescrizione del credito professionale o comunque a interromperne il corso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla interruzione della prescrizione mediante riconoscimento del diritto, ma senza accoglimento della tesi della ricorrente.
Richiamato in tema di effetti dell'interruzione della prescrizione.
Richiamato in materia di prescrizione presuntiva dei compensi professionali.
Richiamato in materia di termine prescrizionale presuntivo dei compensi professionali.
Richiamato dalla ricorrente nel novero delle norme sulla prescrizione, senza specifica statuizione autonoma della Corte.
Richiamato nel motivo di ricorso, in relazione alla mora e agli atti idonei a incidere sulla prescrizione.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di data certa dei documenti, senza decisivo rilievo autonomo nella motivazione di rigetto.
Richiamato nel motivo di ricorso sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte non vi ravvisa violazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in combinato con il comma 1-quater per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, se la censura si risolve in una diversa lettura dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- Il pagamento in acconto di un credito professionale, specie se accompagnato dalla sottoscrizione delle fatture e da ulteriori dichiarazioni del debitore, può essere valutato dal giudice di merito come comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e quindi come elemento idoneo a interromperne il decorso o a escluderne l'operatività.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione non è necessario che il riconoscimento del debito assuma forme sacramentali: rileva la valutazione complessiva degli atti e delle condotte del debitore, purché il ragionamento del giudice di merito sia non implausibile e sorretto dalle risultanze istruttorie.
- La censura per violazione dell'onere della prova non può essere accolta quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su un apprezzamento complessivo delle prove documentali e sulla mancata contestazione delle sottoscrizioni o del rapporto sostanziale da parte degli interessati.
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