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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36634/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. La decisione di proroga era stata motivata dal giudice di merito con la persistente operatività del clan di appartenenza, il ruolo apicale del detenuto, i rapporti familiari con affiliati scarcerati, il pericolo di ripristino dei collegamenti con l'associazione, la permanenza del vincolo malavitoso di tipo familistico, l'assenza di revisione critica e la condotta carceraria irregolare. Nel ricorso per cassazione si è dedotta violazione di legge per difetto di specificità sulla attualità della pericolosità sociale e per omessa acquisizione delle registrazioni dei colloqui familiari richieste nel reclamo, sostenendosi che il detenuto era in 41-bis dal 1991, che non risultavano condanne per fatti successivi né nuovi procedimenti a suo carico per reati del clan, e che il contenuto reale dei colloqui non era stato verificato. Con memoria successiva è stata ribadita l'ammissibilità del ricorso e la censura per mancanza di motivazione sui punti indicati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero manifestamente infondate e generiche, poiché meramente riproduttive dei motivi di reclamo e dirette, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito sulla pericolosità attuale del detenuto e sulla persistenza dei collegamenti con il clan. La motivazione del tribunale di sorveglianza è stata giudicata adeguata e fondata su elementi concreti: operatività della cosca, ruolo apicale del ricorrente, coinvolgimento dei familiari, interessamento alle vicende dei parenti nei colloqui, mancata dissociazione dal passato criminale, condanne sino al 2019 e struttura familistica dell'associazione. La Corte ha inoltre applicato la regola per cui il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del compendio fattuale, ma solo il controllo della coerenza argomentativa della decisione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il regime detentivo speciale può essere prorogato quando permangano elementi concreti di attualità della pericolosità e del pericolo di collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza.

  • art. 81 disp. att. c.p.p.

    Non citato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere la sanzione alla Cassa delle ammende solo quando risulti che l'inammissibilità non sia stata determinata da colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza, la censura è ammissibile solo se denuncia vizi di legittimità della motivazione o violazioni di legge; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito degli elementi di fatto già esaminati dal giudice a quo.
  • La proroga del regime detentivo speciale può essere sorretta da una motivazione fondata su indici concreti e attuali di permanenza del legame con l'associazione criminale, quali l'operatività del clan, il ruolo apicale del detenuto, i rapporti familiari con affiliati e l'assenza di dissociazione dal passato criminale.
  • È manifestamente infondato e dunque inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre le censure già formulate in sede di reclamo senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • L'omessa acquisizione di un mezzo istruttorio richiesto non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento se la decisione impugnata risulta comunque sorretta da una motivazione completa e logicamente coerente sugli elementi essenziali della pericolosità attuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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