Cassazione Civile, Ordinanza n. 07039/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un farmacista aveva impugnato davanti al giudice amministrativo una deliberazione regionale di revisione della pianta organica delle farmacie di un comune, limitatamente alla previsione di una seconda sede farmaceutica, nonché gli atti comunali con cui era stata manifestata l'intenzione di assegnare e poi autorizzata in via provvisoria la gestione della nuova sede a un'altra persona. Il TAR aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto l'appello, ritenendo giustificata l'istituzione della seconda farmacia per particolari esigenze di assistenza farmaceutica legate a condizioni topografiche e di viabilità e per migliorare la prossimità del servizio a tutela della salute degli utenti. Contro tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'autorizzazione al trasferimento della farmacia originaria in una frazione del comune; 2) e 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., sostenendo che il Consiglio di Stato avesse travisato la realtà dei luoghi e ignorato che il trasferimento precedente era stato disposto per migliorare il servizio; 4) violazione o falsa applicazione dell'art. 104 del R.D. n. 1265 del 1934, assumendo che l'istituzione di una farmacia soprannumeraria avrebbe peggiorato la qualità complessiva del servizio farmaceutico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze, pur formalmente rubricate come omesso esame di fatto, nullità della sentenza e violazione di legge, miravano in realtà a censurare errores in iudicando e in procedendo della decisione del Consiglio di Stato, mentre il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. consente solo il controllo su difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non sul merito delle valutazioni amministrative o processuali compiute dal giudice amministrativo. La memoria depositata tardivamente è stata anche considerata comunque inidonea perché introduceva questioni nuove. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla Regione Lazio le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
il ricorso in cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
delimita il controllo della Cassazione ai soli vizi di giurisdizione, non agli errores in iudicando o in procedendo.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
i vizi denunciati dal ricorrente, pur evocati come violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto, sono stati ritenuti estranei al perimetro del sindacato di giurisdizione.
invocato per lamentare motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile in sede di ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per il rito camerale e per il termine di deposito della memoria.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato per l'applicazione ratione temporis della disciplina processuale.
art. 104 R.D. n. 1265 del 1934
norma sostanziale evocata dal ricorrente sulla istituzione della farmacia soprannumeraria, ma non esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato è proponibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per contestare errori di merito, di motivazione o di applicazione della legge commessi dal giudice amministrativo.
- Le doglianze che, sotto l'etichetta di omesso esame di fatto, motivazione apparente o violazione di legge, mirano in sostanza a rimettere in discussione la valutazione del fatto e della discrezionalità amministrativa sono inammissibili in sede di controllo per motivi di giurisdizione.
- Nel ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione non possono essere introdotte questioni nuove con la memoria, soprattutto se esse ampliano il perimetro delle censure originarie.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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