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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21892/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una successione ereditaria nella quale un coerede ha agito per la riduzione delle disposizioni testamentarie e di alcune donazioni effettuate in vita dal defunto, deducendo la lesione della propria quota di legittima e chiedendo anche lo scioglimento della comunione ereditaria con formazione dei lotti e conguagli. Nel giudizio di primo grado il tribunale ha rigettato alcune domande della sorella, ha riconosciuto la qualità di erede della vedova pretermessa e ha determinato le quote di legittima, disponendo la divisione. In appello la sorella ha censurato, tra l’altro, l’integrità del contraddittorio, sostenendo che i legatari dovessero essere evocati in giudizio anche ai fini della riduzione e dei calcoli divisori, e ha impugnato la regolazione delle spese; l’appello incidentale dell’altro erede ha riguardato i criteri di computo delle liberalità e altri profili collegati alla quantificazione della lesione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e/o dell’art. 91 c.p.c. per mancata pronuncia sulla domanda di condanna alle spese e per omessa condanna degli appellanti incidentali alle spese; 2) violazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 564 c.c. per non avere la Corte d’appello disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei legatari e per il mancato computo dei legati nei calcoli divisori.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi, ma dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che la sentenza d’appello era stata notificata alla difesa della ricorrente il 24 maggio 2021, mentre il ricorso è stato notificato solo il 25 ottobre 2021, dunque oltre il termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c. Inoltre osserva che la ricorrente aveva formulato in appello una espressa riserva di ricorso per cassazione ex art. 361 c.p.c.; poiché la sentenza impugnata era non definitiva e le questioni dedotte erano ancora strumentali alla definizione della domanda di riduzione, tale riserva impediva la proposizione immediata del ricorso. La Corte condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura per omessa pronuncia sulla domanda di spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 102 c.p.c.

    Invocato per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei legatari.

  • art. 564 c.c.

    Invocato in relazione alla riduzione e ai soggetti da considerare nei relativi calcoli.

  • art. 325 c.p.c.

    Il ricorso è ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza d'appello.

  • art. 361 c.p.c.

    La riserva di impugnazione formulata in appello impedisce la proposizione immediata del ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva, se non insieme alla sentenza che definisce il giudizio o a quella successiva che lo definisca.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    La mancata produzione della relata di notificazione non comporta improcedibilità se la notifica risulta comunque nella disponibilità del giudice per effetto della produzione della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza d’appello notificata è inammissibile se proposto oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c.
  • Quando la parte abbia formulato riserva di ricorso per cassazione ex art. 361 c.p.c. contro una sentenza non definitiva, il ricorso non può essere proposto immediatamente e deve essere coordinato con l’impugnazione contro la sentenza che definisce il giudizio o con quella successiva che lo definisca.
  • La riserva di ricorso non può essere neutralizzata qualificando come definitive statuizioni che siano ancora strumentali alla decisione di questioni tuttora sub iudice nel processo di merito.
  • La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza non determina improcedibilità se la notifica risulta comunque acquisita al fascicolo o comunque disponibile al giudice per effetto di produzioni di parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamentoTutela dei legittimariDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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