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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5255/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo (30/03/2022) disposto nei confronti della società Tasca Aldo S.r.l. e di soggetti collegati, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente per profitto di reato tributario ex art. 12-bis D.lgs. 74/2000. Il curatore contestava: (1) l'illegittimità del sequestro su beni già assoggettati a procedura fallimentare perché la massa e la disponibilità sono gestite dal curatore (soggetto terzo estraneo al reato); (2) la mancata motivazione adeguata circa il periculum in mora e la necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

La decisione

Ricorso respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche su beni ricompresi nell'attivo fallimentare, in particolare quando si tratta di denaro o beni fungibili oggetto di confisca diretta, e quando la società non può essere considerata estranea al reato. La Corte ha dunque privilegiato l'interpretazione secondo cui il fallito conserva la titolarità dei beni sino alla vendita fallimentare e che la confisca diretta è applicabile. Quanto al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto che l'ordinanza di merito non ha fornito piena motivazione sul periculum in mora ma ha ritenuto che, in concreto, il pericolo di frustramento della misura risultasse dagli atti (procedura fallimentare in corso con rischio di distribuzione dell'attivo), giustificando l'anticipazione dell'effetto ablativo.

Norme richiamate

  • art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000

    Consente la confisca diretta del profitto o prezzo del reato tributario; la Corte ha ritenuto applicabile anche a beni ricompresi nella massa fallimentare quando la società non sia estranea al reato

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ricorda l'obbligo motivazionale relativo al periculum in mora quando si anticipano gli effetti della confisca

  • art. 42 R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)

    Stabilisce l'attribuzione della gestione del patrimonio agli organi della procedura fallimentare; la Corte valuta il significato di "spossessamento" ma non lo considera, di per sé, ostativo al sequestro finalizzato alla confisca

  • art. 322-ter cod. proc. pen.

    Regola la confisca diretta e per equivalente; la Corte sottolinea che la confisca diretta di denaro e beni fungibili è sempre possibile nei confronti della società che abbia conseguito il profitto

  • art. 1, comma 143, legge n. 244/2007

    Riferimento normativo sulla confisca per equivalente richiamato dalla Corte: la confisca per equivalente può avere limiti in relazione all'autonomia dell'ente

  • D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi) artt. 317-320

    Richiamati per valutare la legittimazione del curatore e i rapporti tra misure cautelari reali e procedure concorsuali; la disciplina non esclude automaticamente la prevalenza del sequestro finalizzato alla confisca, pur prevedendo talune tutele per i terzi

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma sul divieto di restituzione e sull'effetto delle misure cautelari; citata nel confronto giurisprudenziale ma la Corte distingue i diversi casi

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento non esclude automaticamente la possibilità di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la giurisprudenza di legittimità può ritenere compatibile il sequestro, soprattutto quando si tratta di confisca diretta di denaro o beni fungibili riconducibili al profitto del reato
  • Per la confisca per equivalente su un ente è necessario verificare l'autonomia e la non fittizia caratura dell'ente; se l'ente è mero schermo la misura può essere disposta anche sugli asset dell'ente
  • La posizione del curatore fallimentare come gestore della massa non basta automaticamente a far ritenere i beni "estranei" al reato: occorre valutare la non estraneità della società rispetto al profitto illecito
  • Il giudice che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare anche il periculum in mora e le ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del processo; tuttavia, il pericolo può emergere dalle concrete circostanze (es. avvio di liquidazione, rischio di distribuzione dell'attivo)
  • In situazioni analoghe, chi difende la curatela deve puntare a dimostrare concretamente la terzietà dei beni rispetto al reato, l'impossibilità di ricondurre il profitto all'ente o fornire elementi che smentiscano il periculum in mora (ad es. che non vi sono operazioni di liquidazione immediate)
  • Per chi agisce a favore dell'accusa è utile documentare la riconducibilità del denaro/beni al profitto del reato, la concretezza del rischio di dispersione o soddisfacimento dei creditori e la natura fungibile dei beni per giustificare la confisca diretta

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