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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49617/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della confisca patrimoniale disposta nei confronti dei beni intestati a Maria Fatone e ritenuti riconducibili ad Alexander Pacillo. Denunciano: nullità del provvedimento per carenza o insufficienza di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.3 c.p.p. e di varie disposizioni del d.lgs. n.159/2011; errata attribuzione a Pacillo dell'immobile di via Domenico Simone, che sarebbe stato acquistato e mantenuto da Fatone con risorse lecite; valutazione economico-patrimoniale familiare non congrua (uso improprio dei parametri ISTAT); mancata valutazione di presunte donazioni, prestiti e somme lecite (libretto postale da 26.000 euro, pensione d'invalidità del figlio); errata stima per eccesso dell'immobile di contrada Garzia; e nullità per rifiuto di escutere testi richiesti dalla difesa, i quali avrebbero dimostrato la liceità delle entrate e delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità in materia di prevenzione sia limitato alle violazioni di legge e alla mancanza o apparenza di motivazione. La Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della Corte territoriale, che ha valutato la pericolosità sociale del proposto, la sproporzione tra acquisti e redditi dichiarati, l'assenza di prove documentali di donazioni o di altre entrate lecite idonee a giustificare gli investimenti, e ha correttamente applicato la presunzione relativa di cui all'art. 26 d.lgs. 159/2011 per i beni acquisiti dalla convivente more uxorio. Anche il rigetto della richiesta di escussione testi è stato considerato legittimo in quanto le prove richieste erano meramente esplorative e non decisive. Conseguentemente, la confisca è stata confermata e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una provvisionale di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen. comma 3

    La Corte ritiene che la motivazione sia sufficiente e non inesistente o apparente: il sindacato di cassazione in materia di prevenzione è ammesso per motivazione inesistente o apparente e qui i requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità risultano rispettati.

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 1, art. 4, art. 16, art. 20, art. 24, art. 26, artt. 10 e 27 richiamati)

    Il d.lgs. 159/2011 disciplina le misure di prevenzione patrimoniali: la Corte territoriale ha applicato le categorie criminologiche di pericolosità (art.1 e art.4) e la presunzione relativa di riconducibilità dei beni alla persona convivente (art.26). Inoltre la cassazione ricorda che il ricorso in materia di prevenzione è possibile solo per violazione di legge (art.10 e 27).

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Citato come norma cui si riferiscono gli indizi di pericolosità qualificata (indizi di reato connessi al traffico di stupefacenti).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per la previsione della somma da versare alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata quale principio in materia di profili di colpa correlati a impugnazioni ritenute irrituali o strumentali, a fondamento dell'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniali il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato: è ammessa soprattutto per motivazione inesistente o apparente; valutazioni di merito e di fatto ben motivate sono difficilmente ribaltabili.
  • La presunzione relativa di riconducibilità dei beni al proposto quando siano intestati alla convivente more uxorio (art. 26 d.lgs. 159/2011) pesa sulla difesa, che deve fornire prove documentali solide (es. atti pubblici di donazione) per dimostrare la lecita provenienza.
  • Le semplici dichiarazioni scritte senza data certa o senza autenticazione, e le dichiarazioni orali, hanno scarso valore probatorio per giustificare acquisti immobiliari contestati in procedure di prevenzione.
  • La presenza di giacenze su libretti o di somme di modesta entità non è, di per sé, prova della lecita provenienza: il giudice può valorizzare la sproporzione tra flussi finanziari accertati e spese sostenute usando parametri (ISTAT, perizie) e indici di capacità economica.
  • La richiesta di escussione di testi può essere legittimamente respinta se il giudice ritiene che l'indagine sarebbe meramente esplorativa e non decisiva: la mancata acquisizione di prove esplorative non sempre integra vizio di motivazione.
  • Le doglianze ripetitive e principalmente valutative già esaminate in sede di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione quando non evidenzino una specifica violazione di legge o una motivazione del tutto apparente.

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