Cassazione Penale, Sentenza n. 24226/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce due motivi: (1) violazione dell'art. 166 c.p.p. per mancata informazione e coinvolgimento del tutore nonostante lo stato di interdizione giudiziale (presunta sentenza di interdizione del Tribunale di Milano del 25 luglio 2019); (2) nullità dell'udienza di trattazione e dell'ordinanza conseguente per assenza del difensore di fiducia che aveva chiesto di partecipare mediante piattaforma telematica (violazione degli artt. 178 lett. c), 666 e 127 c.p.p. e art. 221, comma 9, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo rileva genericità e carenza di prova in quanto l'atto di interdizione indicato non è stato prodotto nel processo; inoltre, se l'interdizione fosse stata tale da incidere sui poteri processuali del detenuto, l'atto introduttivo stesso non avrebbe potuto essere valido senza l'intervento del tutore. Sul secondo motivo la Corte lo ritiene manifestamente infondato: dagli atti risulta che il difensore di fiducia (avv. Cathy La Torre) aveva ricevuto gli avvisi necessari per partecipare all'udienza. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato per l'obbligo di avviso e coinvolgimento del tutore dell'interdetto; la Corte ha rilevato che la mancata produzione del provvedimento di interdizione rende generica la censura e che, se l'interdizione fosse stata efficace, l'azione processuale del detenuto sarebbe stata comunque viziata per assenza del tutore
Richiamato per la menzione della dichiarazione di interdizione giudiziale resa dal Tribunale di Milano; la sentenza di interdizione non è stata prodotta nel procedimento e quindi non ha potuto essere valorizzata
art. 178 lett. c), art. 666 e art. 127 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla nullità dell'udienza per assenza del difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché il difensore aveva ricevuto gli avvisi necessari
art. 221, comma 9, D.L. 19 maggio 2020, n. 34
Norma sul procedimento a distanza/uso di piattaforme telematiche; la Corte ha ritenuto che l'istanza del difensore di partecipare via piattaforma non abbia prodotto la nullità contestata, atteso che gli avvisi erano stati regolarmente inviati
Norma che consente la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se si eccepisce lo stato di interdizione giudiziale rilevante ai fini processuali, il relativo provvedimento deve essere prodotto in giudizio: la mancata produzione rende generica la censura e ne impedisce l'apprezzamento
- Quando l'interdetto ha un tutore che deve curare gli interessi processuali, la sua partecipazione o rappresentanza deve essere dimostrata o fatta valere tempestivamente; in mancanza il procedimento può essere considerato viziato sin dall'origine
- La presunta nullità dell'udienza per assenza del difensore di fiducia richiede prova concreta dell'effettiva impossibilità di partecipazione o della mancata tempestiva convocazione: la semplice dichiarazione di mancata partecipazione non è sufficiente se gli avvisi risultano inviati
- Le questioni processuali relative alla regolarità delle comunicazioni telematiche (partecipazione via piattaforma) si valutano sulla base degli avvisi e delle effettive possibilità di partecipazione; la mancata partecipazione deve essere provata nel concreto per produrre nullità
- Ricorsi manifestamente generici o privi di documentazione essenziale rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e, quando previsto, a somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è dunque essenziale cura probatoria e completezza formale del ricorso
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