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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34058/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con due motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per incompatibilità del giudice onorario dott.ssa Rossana Cicorella, in quanto all'epoca avrebbe rivestito la qualifica di funzionario di cancelleria assegnato al Tribunale di Trapani; 2) intervenuta prescrizione di entrambi i reati contestati (art. 515 c.p. e reato continuato ex artt. 81, co. vis, 61 n.2, 482 e 476 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, ai sensi dell'art. 581, lett. d) c.p.p. (mancata indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni doglianza). Ha inoltre ritenuto i motivi manifestamente infondati: l'art. 5 del d.lgs. 116/2017 non contempla la qualifica di funzionario di cancelleria tra le cause di incompatibilità per la magistratura onoraria, per cui non sussisteva la nullità; quanto alla prescrizione, i calcoli fatti dai giudici di merito (applicazione della recidiva specifica e reiterata, aumenti per interruzioni e continuazione nonché sospensioni per legittimo impedimento del difensore) portano a termini di prescrizione posteriori alla pronuncia di appello (12.5.2025 per il reato di cui al capo A e 30.5.2024 e 27.6.2024 per i fatti del capo B), dunque non perenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. d) c.p.p.

    Richiede che il ricorso indichi specificamente i motivi con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; la corte ha dichiarato l'inammissibilità per genericità in applicazione di questa norma.

  • art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p.

    Conferma che la mancata osservanza dei requisiti formali del ricorso comporta l'inammissibilità; richiamata a supporto della dichiarazione di inammissibilità.

  • decreto legislativo 13.7.2017 n. 116, art. 5

    "Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative; d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico; e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie."

    Elenca cause tassative di incompatibilità della magistratura onoraria; la qualifica di funzionario di cancelleria non è inclusa e quindi non costituisce motivo di incompatibilità per il giudice onorario.

  • art. 157 c.p.

    Stabilisce i termini di prescrizione per reati puniti con pena non superiore a determinate soglie; usato per calcolare il termine minimo di prescrizione per il reato di cui all'art. 515 c.p.

  • art. 161, co. 2 e art. 99, co. 4 c.p.

    Prevedono l'aumento del termine di prescrizione in presenza di più atti interruttivi (aumento fino a due terzi); applicati per estendere il termine di prescrizione fino al valore massimo utilizzato dalla Corte.

  • art. 482 e art. 476 c.p.

    Norme relative al reato continuato e alla determinazione della pena; impattano sul calcolo della prescrizione per i fatti ascritti al capo B.

  • art. 515 c.p.

    Norma del reato per il quale l'imputato è stato condannato (fatto del 12.5.2015); rilevante per la determinazione della pena edittale e del termine di prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per il ricorso in Cassazione è necessario esporre con precisione i singoli motivi: indicare le norme violate, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni doglianza; l'assenza di specificità espone al rischio di inammissibilità ex art. 581 c.p.p.
  • La contestazione di incompatibilità di un giudice deve essere documentata e fondata su norme che espressamente elenchino la causa di incompatibilità: le elencazioni legislative (es. d.lgs. 116/2017, art.5) sono tassative, quindi la mera appartenenza alla carriera amministrativa di cancelleria non costituisce automaticamente incompatibilità se non prevista dalla norma.
  • Nel calcolo della prescrizione è cruciale dettagliare: pena edittale, eventuale continuazione, effetto della recidiva, atti interruttivi e periodi di sospensione (es. legittimo impedimento del difensore). Ogni elemento può allungare significativamente il termine prescrizionale.
  • Se si solleva la nullità di una sentenza per incompatibilità, far valere l'eccezione tempestivamente e produrre documentazione (atti di nomina, qualifica, provvedimenti amministrativi) per evitare che la questione sia respinta per genericità.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e a somme a titolo di ammenda; valutare la ragionevolezza e la specificità del ricorso prima di proporre impugnazioni di scarsa fondatezza.
  • In materia penale, quando si allega prescrizione, fornire un prospetto cronologico chiaro (date del fatto, date delle interruzioni, eventuali sospensioni e loro motivazione) per permettere alla Corte di verificare agevolmente la fondatezza della doglianza.

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