Cassazione Civile, Ordinanza n. 19727/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva impugnato il mancato riconoscimento, nella valutazione dei titoli prevista dal d.m. n. 50 del 2021, del punteggio aggiuntivo per il servizio prestato alle dipendenze di una ASL. La Corte d'appello aveva negato il beneficio ritenendo che la tabella di valutazione lo riconoscesse solo per il servizio svolto alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici, escludendo le aziende sanitarie. In cassazione si deduceva violazione del d.m. citato e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che il riferimento alle amministrazioni statali dovesse ricomprendere tutte le amministrazioni incluse nel conto consolidato dello Stato e che le aziende del servizio sanitario nazionale dovessero essere considerate amministrazioni dello Stato ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo, per un verso, inammissibile nella sostanza perché diretto a contestare l'interpretazione della tabella di valutazione dei titoli compiuta dal giudice di merito, atto privo di natura regolamentare; per altro verso, comunque infondato. Ha richiamato un precedente conforme e ha affermato che l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 distingue espressamente le amministrazioni dello Stato dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale, sicché questi ultimi non possono essere equiparati alle amministrazioni statali richiamate dal d.m. n. 50 del 2021. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva delle amministrazioni; è stato inoltre dato atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.m. n. 50 del 2021
tabella di valutazione dei titoli
il punteggio aggiuntivo è riconosciuto solo per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici, non per il servizio presso aziende sanitarie locali.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
la norma distingue le amministrazioni dello Stato dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale; queste ultime non sono ricomprese tra le amministrazioni statali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge.
la Corte ha richiamato la motivazione di un precedente conforme ai sensi di questa disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, non è utilmente deducibile come violazione di legge una censura che, in realtà, mira a rimettere in discussione l'interpretazione di una tabella di valutazione dei titoli da parte del giudice di merito, quando tale atto non abbia natura regolamentare.
- Quando una disposizione distingue espressamente tra amministrazioni dello Stato ed enti o aziende del Servizio sanitario nazionale, non è consentita un'interpretazione estensiva che equipari automaticamente questi ultimi alle amministrazioni statali.
- Ai fini dell'attribuzione di punteggi o benefici previsti da norme o tabelle, occorre attenersi al dato letterale del testo normativo, senza ampliare per via interpretativa le categorie di amministrazioni espressamente indicate.
- Il rigetto del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo di dare atto dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
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