Cassazione Civile, Ordinanza n. 19950/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da più ordinanze-ingiunzione emesse nei confronti di una squadra di operai forestali addetti alla pulizia di viali parafuoco in un'area boschiva, ai quali veniva contestato di avere acceso focolai per bruciare sterpaglie senza assicurarne la completa estinzione, provocando un incendio e la perdita di migliaia di piante. Il tribunale aveva rigettato le opposizioni, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione accogliendole per carenza dell'elemento soggettivo. In cassazione l'amministrazione ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per asserita pronuncia su questione non devoluta; motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; violazione dell'art. 651 c.p.p. perché il giudicato penale di condanna avrebbe già accertato la colpa; violazione degli artt. 3 l. n. 689/1981, 2697 c.c., 26 R.D.L. n. 3267/1923 e 10 l. n. 353/2000 per avere la corte territoriale fondato l'assenza di elemento soggettivo soltanto sulla consulenza tecnica. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: il giudicato penale di condanna, che aveva accertato la materialità dell'incendio e la responsabilità colposa degli interessati nella sua causazione, precludeva al giudice civile una nuova valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo rilevante ai fini della violazione amministrativa. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il primo, il secondo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della corte territoriale, che aveva annullato le sanzioni per difetto di elemento soggettivo, è stata dunque travolta perché incompatibile con il giudicato penale già formatosi sulla colpa degli autori dei fatti.
Norme richiamate
invocato per censurare la pronuncia su questione asseritamente non devoluta; motivo non esaminato nel merito perché assorbito
invocato per dedurre novità della questione in appello; motivo non esaminato nel merito perché assorbito
invocato per sostenere l'apparenza della motivazione; motivo non esaminato nel merito perché assorbito
il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante nel giudizio civile risarcitorio quanto all'accertamento del nucleo oggettivo del reato e della sua materialità fenomenica, nonché delle circostanze di tempo, luogo e modo; se il giudice penale ha già accertato con efficacia di giudicato la colpa, il giudice civile non può rinnovare tale accertamento
richiamato per evidenziare l'errore della corte territoriale nell'inquadrare la preclusione derivante dal giudicato penale; la corte di cassazione segnala che era applicabile il meccanismo di vincolo da giudicato penale e non una valutazione libera del giudice civile
invocato per contestare la valutazione dell'elemento soggettivo richiesto per la violazione amministrativa; motivo assorbito
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; motivo assorbito
art. 26 R.D.L. n. 3267 del 1923
norma sostanziale posta a base della contestazione amministrativa per l'area boschiva; non viene interpretata autonomamente nel merito
norma sostanziale relativa alla disciplina antincendio boschivo richiamata come base della sanzione amministrativa; non viene interpretata autonomamente nel merito
norma richiamata nell'originaria contestazione, oggi sostituita dall'art. 10, quinto comma, l. n. 353/2000
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
censura di violazione di legge proposta nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
censura di nullità della sentenza e vizi processuali proposta nei motivi di ricorso
richiamato nel principio di diritto sul concorso colposo del danneggiato: l'apporto causale del danneggiato può ridurre la responsabilità civile del danneggiante, salvo che sia già stato escluso o accertato in sede penale con efficacia di giudicato
Massime di principio
- Nel giudizio civile, il giudicato penale di condanna vincola il giudice civile quanto all'accertamento del fatto storico-reato e della sua materialità, comprese le circostanze di tempo, luogo e modalità di svolgimento, quando tali profili siano stati oggetto dell'accertamento penale.
- Se il giudice penale ha accertato con efficacia di giudicato la colpa di un soggetto nella causazione dell'evento, il giudice civile non può procedere a una nuova valutazione sull'esistenza dello stesso elemento soggettivo quando esso rilevi ai fini della responsabilità civile o della sanzione amministrativa.
- Il giudicato penale preclude anche il riesame del concorso di colpa del danneggiato, quando tale profilo sia stato già vagliato dal giudice penale ai fini dell'accertamento della responsabilità.
- L'eventuale apporto causale del danneggiato può incidere sulla responsabilità civile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma non può essere ridiscusso nel giudizio civile se il relativo accertamento sia già coperto da giudicato penale.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una questione assorbente, gli altri motivi restano assorbiti e il giudice di rinvio deve riesaminare la causa conformandosi al principio di diritto enunciato.
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