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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24006/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall’uso, da parte di una società, della linea commerciale "Speedometer Official" per bracciali, fibbie, polo e altri prodotti ispirati a ghiere/corone di orologi di lusso e contrassegnati anche dal segno "MGT". Le società titolari dei segni distintivi e dei disegni degli orologi hanno agito chiedendo l’accertamento della contraffazione dei disegni industriali, della violazione del marchio verbale e del marchio di forma, nonché della concorrenza sleale. La convenuta ha resistito sostenendo di avere avuto un previo assenso alla commercializzazione e, in via riconvenzionale, ha chiesto la decadenza per volgarizzazione di un marchio di forma, la nullità di alcuni disegni e l’accertamento di concorrenza sleale a carico delle attrici. In appello è stata esclusa la contraffazione dei disegni e del marchio verbale, ma è stata invece accolta la domanda di concorrenza sleale per imitazione servile, con inibitoria, ritiro e distruzione dei prodotti. In cassazione la società soccombente ha dedotto, con quattro motivi, la violazione della disciplina europea e nazionale sui disegni industriali e sull’art. 2598, n. 1 c.c., contestando: (i) la possibilità di cumulare tutela del disegno registrato e concorrenza sleale per imitazione servile; (ii) l’erroneo uso del parametro del consumatore medio anziché dell’utilizzatore informato; (iii) la presunta contraddittorietà della sentenza nell’attribuire capacità individualizzante agli elementi estetici pur escludendo la contraffazione; (iv) la nullità della motivazione e l’omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando che non vi è contraddizione tra l’esclusione della contraffazione del disegno industriale, valutata secondo il parametro dell’utilizzatore informato, e il riconoscimento dell’imitazione servile, valutata secondo il parametro del consumatore medio. Ha affermato che la disciplina europea richiamata lascia impregiudicate le norme nazionali sulla concorrenza sleale e non impedisce il cumulo delle tutele. Ha inoltre considerato corretta la valutazione della Corte territoriale sulla capacità individualizzante delle ghiere/corone e sulla confondibilità dei prodotti, trattandosi di giudizi di fatto sorretti da motivazione immune da vizi logici. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2598, n. 1 c.c.

    La norma tutela contro l’imitazione servile degli elementi esteriori del prodotto che, per novità e originalità, ne denotano la provenienza imprenditoriale; la confondibilità va apprezzata secondo il parametro del consumatore medio del settore di riferimento.

  • art. 2598, n. 3 c.c.

    La Corte distingue la concorrenza sleale per imitazione servile dalle ulteriori forme di scorrettezza professionale, escludendo nel caso concreto che l’attività di pubblicizzazione e commercializzazione integrasse un autonomo profilo diverso da quello di cui al n. 1.

  • art. 33 d.lgs. n. 30 del 2005

    La tutela del disegno/modello registrato opera rispetto a disegni o modelli aventi carattere individuale e si valuta secondo il parametro dell’utilizzatore informato.

  • art. 37 d.lgs. n. 30 del 2005

    Richiamato per affermare che la protezione del modello registrato ha durata limitata e non coincide con la tutela concorrenziale di cui all’art. 2598 c.c.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte non ne accoglie la censura e conferma il corretto coordinamento tra disciplina interna e tutela concorrenziale.

  • art. 41 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica, ma la Corte ritiene legittima la limitazione derivante dalla disciplina sulla concorrenza sleale.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nel motivo sulla motivazione, ma la Corte esclude i vizi denunciati.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente/insufficiente, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza di merito congrua e comprensibile.

  • art. 12 direttiva 1998/71/CE

    È letto in coordinamento con la disciplina interna e non viene ritenuto ostativo al cumulo tra tutela dei disegni e concorrenza sleale.

  • art. 16 direttiva 1998/71/CE

    La direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili, tra cui quelle in materia di concorrenza sleale.

  • art. 19 regolamento 2002/06/CE

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ne evidenzia la compatibilità con il mantenimento delle tutele nazionali.

  • art. 95, par. 1, regolamento 2002/06/CE

    Prevede espressamente che la disciplina unionale sui disegni/modelli lascia impregiudicate le disposizioni nazionali su marchi, brevetti, responsabilità civile e concorrenza sleale.

Massime di principio

  • La tutela del disegno o modello registrato e la tutela contro la concorrenza sleale per imitazione servile possono coesistere, perché hanno presupposti, oggetti e funzioni diversi.
  • L’accertamento della contraffazione del disegno industriale va compiuto con il parametro dell’utilizzatore informato, mentre la confondibilità ai fini dell’art. 2598, n. 1 c.c. va valutata rispetto al consumatore medio del settore di riferimento.
  • L’esclusione della contraffazione del disegno registrato non esclude automaticamente la concorrenza sleale per imitazione servile, se i caratteri esteriori del prodotto sono comunque idonei a creare confusione presso il consumatore medio.
  • Nei settori merceologici affollati e caratterizzati da prodotti simili, anche differenze non macroscopiche possono assumere rilievo individualizzante o, al contrario, non essere percepite dal consumatore medio ai fini della confondibilità.
  • La comunanza di clientela ai fini della concorrenza sleale non richiede identità soggettiva degli acquirenti, ma la possibilità che i medesimi bisogni di mercato siano soddisfatti da prodotti affini o succedanei.
  • La valutazione della confondibilità è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeMarchiDisegni e modelliImpugnazioni
RamiCommercialeContrattiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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