Sentenza n. 11566/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di Dirigente Scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo della parte ricorrente; nello specifico l’avviso n. 30232 del 24 maggio 2024 nonché l’elenco degli ammessi alla prova scritta nella Regione Campania; - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del Bando di concorso D.D.G. n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. n. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del D.P.C.M. del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di Dirigente Scolastico, distribuendo, ai sensi del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun U.S.R. ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento - del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti; per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di Dirigente Scolastico; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 5 settembre 2025 dalla parte ricorrente: per l’annullamento - del decreto dell’U.S.R. Campania n. 58017 pubblicato in data 31 luglio 2025 di approvazione della graduatoria finale del concorso per titoli ed esami di cui al D.D. n. 2788 del 18 dicembre 2023 per il reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali dei ruoli regionali della Campania, contenuta nell’allegato elenco (Allegato1), che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto, in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 3, dell’art. 10 del bando di Concorso, nonché di tutte le e successive modifiche, rettifiche e/o integrazioni; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria di ammissione alla prova scritta e graduatoria finale del concorso per dirigenti scolastici, nonché disciplina regolamentare e di bando relativa alla preselezione, alle soglie regionali e alla distribuzione dei posti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, avendo conseguito 35 punti nella prova preselettiva ed essendo risultati idonei ma non ammessi alla prova scritta perché non rientranti nel triplo dei posti disponibili in Campania, hanno impugnato la graduatoria di ammissione, il bando, il D.M. n. 194/2022, il D.P.C.M. del 3 ottobre 2023, la prova preselettiva, il punteggio attribuito e gli atti connessi. Hanno dedotto, in sintesi: l'irragionevolezza e sproporzione della limitazione degli ammessi alla prova scritta al triplo dei posti, sostenendo che la normativa avrebbe consentito l'ammissione fino al quadruplo; la disparità di trattamento derivante dalle diverse soglie regionali, poiché il medesimo punteggio risultava sufficiente in altre Regioni; la violazione dei principi di uguaglianza, meritocrazia, buon andamento e accesso ai pubblici impieghi, nonché l'illegittimità dell'assenza di una graduatoria nazionale; l'illegittima destinazione del 40% dei posti a una procedura straordinaria; errori nei quesiti della prova preselettiva e nel relativo punteggio. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche la graduatoria finale regionale, reiterando le censure originarie.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la scelta di ammettere alla prova scritta un numero di candidati rapportato ai posti disponibili, anziché applicare una soglia minima nazionale di sufficienza: il criterio numerico seleziona comunque i candidati con i punteggi più elevati e non contrasta con il principio meritocratico. Ha distinto la soglia pari a quattro volte i posti, rilevante per stabilire se attivare la preselezione, dalla soglia pari a tre volte i posti, relativa al contingente massimo degli ammessi alla prova scritta; le due soglie perseguono finalità diverse e non sono contraddittorie. Ha inoltre ritenuto legittima la regionalizzazione della procedura e la conseguente diversificazione delle soglie, in quanto coerente con la formazione di graduatorie regionali prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001. La parità di trattamento deve essere valutata all'interno di ciascuna graduatoria regionale; il diverso punteggio minimo tra Regioni è conseguenza fisiologica della diversa distribuzione di posti e candidati e non integra disparità. La determinazione della soglia rientra nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non riscontrate nel caso concreto, poiché la soglia deriva oggettivamente dal criterio numerico previsto dal bando. Sono state respinte anche le censure sulla riduzione dei posti in ragione della procedura straordinaria e le contestazioni relative alla funzione selettiva della preselezione. I motivi aggiunti sono stati respinti in via derivata, poiché fondati sulle medesime doglianze originarie. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 D.M. n. 863/2018
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi secondo cui il numero degli ammessi alla prova scritta avrebbe potuto raggiungere il quadruplo dei posti; la censura è stata respinta.
Disciplina il criterio numerico di ammissione alla prova scritta e la soglia pari al triplo dei posti; il TAR lo ha ritenuto coerente e legittimo.
art. 3, comma 7, D.M. n. 194/2022
dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi
Invocato dai ricorrenti contro la destinazione del 40% dei posti alla procedura straordinaria; il TAR ha respinto la relativa censura.
Costituisce, secondo il TAR, il fondamento della formazione di distinte graduatorie regionali e giustifica il calcolo regionale degli ammessi e delle soglie.
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito delle censure sui principi di accesso e sulla struttura della selezione; le doglianze sono state respinte.
artt. 1, 2, 7 e 14 d.P.R. n. 487/1994
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla disciplina generale dei concorsi pubblici; il TAR non ha ravvisato violazioni.
artt. 404 ss. d.lgs. n. 297/1994
Richiamati dai ricorrenti per contestare la disciplina della procedura di reclutamento; le censure sono state respinte.
Invocato per la condanna in forma specifica all'ammissione alla prova scritta; la domanda è stata respinta per l'infondatezza dell'azione principale.
Massime di principio
- È legittimo ammettere a una prova concorsuale successiva un numero di candidati determinato in rapporto numerico ai posti disponibili, anziché mediante una soglia minima nazionale di sufficienza, purché il criterio selezioni i candidati con i punteggi più elevati secondo regole predeterminate.
- Non è irragionevole distinguere tra una soglia numerica per stabilire se debba essere attivata la preselezione e una soglia, più restrittiva, per determinare il contingente massimo degli ammessi alla prova successiva, poiché le due soglie perseguono finalità organizzative differenti.
- Quando la procedura concorsuale prevede graduatorie regionali e posti distinti per territorio, la parità di trattamento deve essere valutata all'interno di ciascuna graduatoria regionale; il diverso punteggio minimo richiesto in Regioni diverse, dovuto alla diversa proporzione tra candidati e posti, non integra di per sé disparità di trattamento.
- La soglia di ammissione risultante dall'applicazione di un criterio numerico predeterminato è espressione della discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
- La scelta dell'Amministrazione di organizzare una procedura concorsuale su base regionale, con soglie differenziate, non è illegittima per il solo fatto che il medesimo punteggio consenta l'ammissione in una Regione e non in un'altra, quando i candidati conoscano preventivamente i posti disponibili e la sede di partecipazione.
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