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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38633/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio ex art. 2932 c.c. nel quale era stato disposto il trasferimento di un immobile a favore dell'acquirente, subordinandone l'effetto al suo accollo della quota di mutuo e al rimborso delle rate scadute. In seguito, la società venditrice ha chiesto la risoluzione del rapporto per grave inadempimento dell'acquirente, il rilascio del bene e il pagamento di una somma a titolo di indennità/risarcimento per l'occupazione dell'immobile. Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione, ha condannato il convenuto al rilascio e al pagamento dell'indennità di occupazione, con compensazione parziale dei reciproci crediti; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione e difetto di motivazione, sostenendo che la domanda originaria riguardasse il contratto costituito dalla sentenza ex art. 2932 c.c. mentre solo in conclusione sarebbe stata riferita al preliminare; 2) violazione del giudicato, assumendo che altra sentenza passata in giudicato avesse escluso che egli fosse obbligato a pagare il mutuo e avesse qualificato la previsione come mera condizione del trasferimento; 3) violazione degli artt. 1183, 1460, 2909 e 2932 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il pagamento del residuo prezzo fosse un onere e non un obbligo e che il creditore avrebbe dovuto chiedere la fissazione di un termine; 4) errata decorrenza dell'indennità di occupazione, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva; 5) violazione dell'onere della prova e carenza di motivazione sulla quantificazione del danno da occupazione, perché non sarebbe stata provata la concreta locazione dell'immobile; 6) prescrizione del diritto al risarcimento/indennità per l'occupazione, in via quinquennale o ordinaria. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: la domanda era stata correttamente interpretata in senso sostanziale; la precedente pronuncia non aveva efficacia di giudicato sul diverso thema decidendum; la sentenza ex art. 2932 c.c., una volta definitiva, rendeva immediatamente esigibili gli obblighi economici senza necessità di fissazione di un termine; la risoluzione per inadempimento produce effetti retroattivi e l'occupazione successiva è sine titulo, con danno liquidabile per l'intera durata; il danno da occupazione va commisurato al presumibile valore locativo, utilizzando anche una consulenza tecnica prodotta in altro processo; infine la prescrizione non era configurabile perché il diritto era stato fatto valere nello stesso giudizio in cui era stato riconosciuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva già confermato la risoluzione del contratto di vendita, il rilascio dell'immobile, la condanna dell'acquirente al pagamento dell'indennità/risarcimento per l'occupazione e la compensazione tra i crediti reciproci. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata respinta perché la domanda è stata interpretata in modo sostanziale e coerente con le finalità perseguite dalla parte.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione non è stata ritenuta mancante, poiché la Corte d'appello aveva spiegato il proprio percorso argomentativo.

  • art. 2909 c.c.

    La precedente decisione non è stata considerata idonea a formare giudicato sul diverso giudizio di risoluzione e rilascio.

  • art. 324 c.p.c.

    L'efficacia del giudicato formale non è stata estesa a questioni non decise nel precedente processo.

  • art. 1183, comma 1, c.c.

    Non era necessario chiedere la fissazione di un termine: gli obblighi economici nati dalla sentenza ex art. 2932 c.c. erano immediatamente esigibili.

  • art. 1460 c.c.

    È stato ritenuto inconferente il richiamo all'eccezione di inadempimento nel caso degli obblighi derivanti dalla pronuncia costitutiva.

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza costitutiva, divenuta definitiva, produce l'effetto traslativo e gli effetti economici consequenziali nei termini indicati dal giudice.

  • art. 1458 c.c.

    La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti e fa venir meno la legittimità dell'occupazione del bene.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del danno da occupazione è stata ritenuta fornita mediante il criterio del valore locativo presunto e l'uso della consulenza tecnica prodotta.

  • art. 2934 c.c.

    La prescrizione è stata esclusa perché il diritto al risarcimento è stato fatto valere nello stesso giudizio in cui è sorto e riconosciuto.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione breve è stata ritenuta non configurabile nella fattispecie concreta.

  • art. 2946 c.c.

    È stata esclusa anche la prescrizione ordinaria del diritto al risarcimento per occupazione dell'immobile.

  • art. 2943 c.c.

    Non vi era spazio per una eccezione di prescrizione, essendo il diritto azionato nel medesimo giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato solo per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale va interpretata secondo il suo contenuto sostanziale e le finalità perseguite dalla parte, non in base al solo dato letterale o a un mutamento meramente formale della prospettazione.
  • Una precedente pronuncia fa giudicato solo su ciò che ha effettivamente deciso; non può essere invocata per precludere la decisione di un diverso giudizio avente oggetto e petitum differenti.
  • La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., una volta definitiva, produce l'effetto traslativo del bene e rende esigibili gli obblighi economici connessi secondo quanto stabilito nel provvedimento, senza necessità di ulteriori iniziative per fissare un termine di adempimento se il termine non è previsto.
  • In caso di risoluzione per inadempimento, l'occupazione del bene da parte dell'inadempiente diviene sine titulo e il danno può essere liquidato per l'intero periodo di occupazione.
  • Il danno da occupazione senza titolo di un immobile può essere commisurato al presumibile valore locativo del bene, anche mediante il ricorso a criteri tecnici o consulenziali utilizzabili come parametro di liquidazione equitativa.
  • La prescrizione del diritto al risarcimento non è configurabile quando il diritto sia fatto valere e riconosciuto nello stesso giudizio in cui viene in rilievo, mancando un arco temporale di inerzia utile all'estinzione del diritto.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoGiudicatoContratto preliminare
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiGiudicatoOnere della provaRisoluzione del contrattoPrescrizione

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