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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05915/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, nei cui confronti era stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p. per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti, hanno proposto un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge in punto di determinazione della pena. In particolare hanno contestato la congruità dell'aumento di pena applicato per la continuazione. La Corte ha rilevato che le doglianze erano generiche e, comunque, non ammissibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, perché estranee ai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della pena concordata applicata agli imputati

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi di ricorso ammissibili avverso la sentenza di patteggiamento; non consente censure sulla congruità dell'aumento di pena per continuazione

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato come base normativa della continuazione e dell'aumento di pena contestato

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del reato di stupefacenti oggetto del patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    presupposto implicito della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, il controllo è circoscritto ai soli vizi espressamente deducibili dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi precluse censure che investano il merito della quantificazione della pena concordata, se non rientranti nel catalogo normativo dei motivi consentiti.
  • La contestazione della congruità dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione, quando proposta contro una sentenza di patteggiamento, è una doglianza non consentita in cassazione se non rientra nei limiti tassativi di ammissibilità previsti dalla legge.
  • Il ricorso che si limita a contestazioni generiche sulla determinazione della pena, senza indicare un vizio di legittimità tipizzato e rilevante nei limiti del patteggiamento, è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese processuali, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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