Cassazione Penale, Ordinanza n. 09689/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti di due imputati ritenuti colpevoli del reato di detenzione e/o cessione di stupefacenti, con contestazione ex artt. 110 e 81 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990, per fatti commessi in Catania l'8 ottobre 2024. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto di reato. La Corte di cassazione ha rilevato che i ricorsi non investivano profili attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato in appello, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto al contenuto del concordato, ma si limitavano a contestare la qualificazione del fatto; per tale ragione li ha ritenuti inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, richiamando la giurisprudenza secondo cui, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Poiché tali censure non erano presenti, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nella contestazione originaria
richiamato come norma sul reato continuato o sulla continuazione nella contestazione originaria
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice contestata per il reato in materia di stupefacenti
indica il concordato in appello; il ricorso per cassazione è ammissibile solo per doglianze sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare in via generica l'erronea qualificazione giuridica del fatto, se la doglianza non investe i profili tipici di validità della procedura concordata.
- L'impugnazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo quando deduca vizi relativi alla formazione della volontà della parte aderente, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, oppure alla pronuncia del giudice che si discosti dal contenuto del concordato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende, nei limiti fissati dall'art. 616 c.p.p.
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