Cassazione Penale, Sentenza n. 20693/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Baldelli ha chiesto la sostituzione della pena detentiva (sentenza della Corte d'appello di Roma del 17/03/2022, irrevocabile il 05/04/2023) con lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza valorizzando la commissione, successiva alla condanna principale, di un altro reato (furto con strappo) e ritenendo che, essendo il soggetto detenuto per pena definitiva, ogni valutazione sul reinserimento sociale dovesse spettare al magistrato di sorveglianza; ha inoltre ritenuto che lo stato detentivo e la non piena affidabilità esterna sconsigliassero misure alternative nonostante autorizzazione al lavoro esterno e permessi premio. Baldelli ha denunciato vizio di motivazione, contraddittorietà e erronea esclusione del giudice dell'esecuzione dal poter decidere sulla sostituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha dichiarato tempestiva e corretta l'istanza presentata ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022 e richiamato i criteri di valutazione prognostica ancorati all'art. 133 c.p. Ha affermato che lo status detentionis non è di per sé ostativo alla sostituzione e che la motivazione del Tribunale era inadeguata e contraddittoria: da un lato si richiamava la recidiva/nuovo reato, dall'altro si evidenziava il positivo percorso risocializzante (lavoro esterno, permessi). Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Roma per nuovo esame libero negli esiti e conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95
Norma transitoria che consente la presentazione dell'istanza di sostituzione delle pene detentive brevi al giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto l'istanza tempestiva e applicabile se sussistono i presupposti e la pendenza del procedimento come specificato dalla giurisprudenza citata.
Prevede l'obbligo del giudice, quando applica una pena detentiva non superiore a quattro anni, di dare avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena con una pena sostitutiva prevista dalla L. n. 689/1981; disciplina la procedura applicabile.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53
Disciplina le pene sostitutive (lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare, ecc.); la Corte richiama che la sostituzione dev'essere scelta secondo criteri di rieducazione e prevenzione del rischio di recidiva.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
Stabilisce i criteri discrzionali per l'applicazione e la scelta delle pene sostitutive, richiamando l'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto applicabile il nuovo art. 58 per valutare l'idoneità della pena sostitutiva.
Criteri di individualizzazione della pena (personalità del condannato, modalità del fatto, finalità rieducative). La Corte sottolinea che il giudizio deve essere prognostico in relazione alla rieducazione e alla prevenzione di nuovi reati.
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma che riguarda le condotte ostative ad alcune misure; la Corte ricorda che l'assenza di condanna per reati contemplati dall'art. 4-bis costituisce una 'precondizione' per le sostituzioni.
art. 62 e art. 63 L. n. 689/1981
Prevedono modalità di esecuzione delle misure sostitutive per soggetti detenuti (notifica al direttore dell'istituto, comunicazione all'UEPE, decorrenza dalla dimissione). La Corte usa tali norme per affermare che lo status detentionis non impedisce la sostituzione e che vi sono procedure per realizzare l'esecuzione della misura sostitutiva una volta concessa.
Norma procedurale richiamata in relazione alla presentazione dell'istanza di sostituzione al giudice dell'esecuzione una volta formatosi il giudicato.
art. 99-bis introdotto dal d.l. 31/10/2022, n. 162 (conv. L. 30/12/2022, n.199)
Rilevato ai fini dell'individuazione del regime transitorio e della pendenza del procedimento 'innanzi la Corte di cassazione' alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022; la giurisprudenza collegata chiarisce i termini di applicabilità.
Massime di principio
- La possibilità di sostituire pene detentive brevi con sanzioni sostitutive va valutata con giudizio prognostico ancorato ai criteri dell'art. 133 c.p.: personalità, modalità del fatto e finalità rieducative.
- Lo status detentionis non è, di per sé, ostativo alla sostituzione di pena: il giudice dell'esecuzione può decidere la sostituzione anche per soggetti attualmente detenuti, prevedendo le procedure di comunicazione al direttore dell'istituto e all'UEPE per l'esecuzione.
- La commissione di un reato successivo non determina automaticamente il diniego della sostituzione: deve essere valutata nella complessità (epoca, gravità, comportamento successivo, partecipazione al percorso rieducativo).
- Il rifiuto della misura alternativa richiede motivazione specifica e non contraddittoria: deve spiegare perché, nonostante elementi di rieducazione (lavoro esterno, permessi), sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute o che persista il pericolo di commissione di altri reati.
- La decisione è discrezionale ma vincolata ai parametri normativi; il giudice dell'esecuzione non può sottrarsi indebitamente alla valutazione rimandando automaticamente al magistrato di sorveglianza.
- In caso di diniego, è utile indicare nel provvedimento quali elementi concreti ledono la prognosi rieducativa (es. recidiva recente e sistematica, atteggiamenti non collaborativi), per evitare l'annullamento per motivazione insufficiente.
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