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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21626/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado: imputazione per falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) con l'aggravante della fidefacenza e per abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). La Corte d'Appello aveva assolto l'imputato dai reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e confermato la responsabilità per falso ideologico, ritenendo che Rubini, in qualità di sindaco, avesse attestato falsamente nella determina n.24/2014 che presso il Comune non era presente il catalogo elettronico ME.PA., agevolando così l'affidamento diretto. Nel ricorso in Cassazione la difesa articolava due motivi principali: (1) la violazione di legge e vizio di travisamento della prova sostenendo che il falso fosse "innocuo" (irrilevante) rispetto alla funzione dell'atto e che l'affidamento si sarebbe potuto effettuare anche senza la dichiarazione sull'inesistenza degli elenchi ME.PA.; (2) insufficiente motivazione circa l'elemento psicologico (dolo), sostenendo la possibile ignoranza o leggerezza dell'imputato nella sottoscrizione dell'atto. È stata altresì sollevata questione relativa al mutamento normativo (innalzamento soglia ME.PA. nella legge di Bilancio 2022) e alla rilevanza di tale mutamento rispetto alla rilevanza penale della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio prospettato sulla "innocuità" del falso: la giurisprudenza consolidata delimita l'istituto del falso innocuo ai soli atti privi di qualsiasi valenza probatoria; nel caso di specie la falsa attestazione sull'inesistenza dei registri ME.PA. era irrilevante solo rispetto all'uso concreto dell'atto ma non rispetto alla sua funzione documentale e al suo significato intrinseco, perché la falsa dichiarazione contribuì a giustificare esternamente la scelta del contraente e a rendere più difficile il controllo da parte di terzi (lesione del principio di trasparenza). Sulla questione del dolo, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale: Rubini conosceva l'esistenza dei registri ME.PA., la determina era breve (tre facciate) e la sottoscrizione è stata valutata come consapevole; pertanto il dolo generico è stato logicamente provato, mentre la tesi difensiva della semplice leggerezza non è stata sostenuta con elementi specifici. Il mutamento successivo della normativa sui limiti degli acquisti tramite ME.PA. è stato ritenuto irrilevante ai fini del reato di falsità ideologica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen. (falso ideologico)

    La Corte ha confermato che il delitto di falsità ideologica si realizza quando vi è un'infedeltà attestativa in atto pubblico; la nozione di "falso innocuo" è strettamente limitata agli atti privi di qualsiasi valenza probatoria, non all'uso che se ne fa.

  • art. 1 legge 241/1990 (principio di trasparenza)

    Il principio di trasparenza è stato ritenuto leso dalla falsa attestazione in quanto la menzogna ha impedito in via preventiva l'accesso effettivo alle informazioni sul procedimento e il controllo da parte di terzi.

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)

    Il reato è stato oggetto del giudizio di merito (assoluzione in appello) e la Corte di Cassazione ha ritenuto che il mutamento normativo inerente ME.PA. non incide sulla valutazione del reato di falsità ideologica.

  • Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, art. 83, comma 12-ter; L. 24 aprile 2020, n.27 (procedura requisitoria scritta)

    Riferimento procedurale: la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale è stata depositata ai sensi della norma; si tratta di una disposizione procedurale che non modifica la rilevanza sostanziale del fatto.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 28599/2017 (Rv. 270245)

    Richiamata per il principio secondo cui il falso innocuo sussiste solo quando l'oggetto tipico della falsità è inesistente e l'atto è assolutamente privo di valenza probatoria.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 5896/2020 (Rv. 280453)

    Conferma che l'innocuità va valutata in relazione al significato intrinseco e alla funzione documentale dell'atto, e non solo in ragione dell'uso concreto che ne sia stato fatto.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, Sent. n. 30862/2015 (Rv. 264328)

    Sottolinea che il dolo generico richiesto per i reati di falsità deve essere provato e non può essere assunto in re ipsa; il falso derivante da semplice leggerezza esclude il reato.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 27230/2020

    Ribadisce che per la falsità materiale/ideologica è sufficiente il dolo generico (consapevolezza dell'immutatio veri) ma questo deve essere effettivamente dimostrato e non presunto.

Massime di principio

  • La fattispecie del "falso innocuo" è molto restrittiva: si applica solo quando l'atto è del tutto privo di valenza probatoria. Non basta che il falso non abbia inciso sull'esito pratico dell'azione amministrativa.
  • Una falsa attestazione in un atto pubblico che contribuisce a giustificare all'esterno una scelta amministrativa può compromettere la funzione documentale e il principio di trasparenza e quindi integrare il reato di falso ideologico.
  • Il dolo generico non può essere presunto automaticamente: occorre una motivazione che evidenzi elementi concreti idonei a dimostrare la consapevolezza della falsità (es. conoscenza del contenuto, brevità dell'atto, ruolo e responsabilità dell'autore). Tuttavia, la mancata prova di un comportamento distratto o di mera leggerezza grava sulla difesa.
  • Il mutamento successivo di una norma amministrativa (es. soglie ME.PA.) non retroagisce a prosciogliere un comportamento già valutato come falso ideologico all'epoca dei fatti, salvo incidenza specifica e motivata sul requisito della rilevanza penale.
  • Nelle valutazioni difensive è essenziale non limitarsi a censure generiche sulla logica della motivazione ma proporre elementi fattuali specifici (es. prova che l'imputato non lesse o non comprese l'atto) per contrastare efficacemente l'accertamento del dolo.

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