Cassazione Civile, Ordinanza n. 37407/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, a seguito di verifica della Guardia di finanza e in presenza di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per imposte dirette, IRAP e IVA, aveva ricostruito induttivamente il reddito e il volume d'affari di una società per l'anno 2009. L'accertamento si fondava su fatture reperite presso i clienti e su dati contabili disponibili, con riconoscimento di componenti negativi pari alla media aritmetica delle passività di anni precedenti. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente rideterminando il reddito imponibile in misura percentuale sui ricavi; la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 41-bis DPR 600/1973, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente sovrapposto i ricavi al reddito imponibile senza considerare adeguatamente il metodo di accertamento induttivo utilizzato e senza onere dell'Ufficio di provare ulteriori costi; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avrebbe travisato o omesso di esaminare il contenuto dell'appello e della motivazione dell'avviso; 3) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali sul contenuto della sentenza, per asserita motivazione apparente o insufficiente della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in presenza di accertamento fondato su omessa dichiarazione e su elementi acquisiti dalla Guardia di finanza, l'Ufficio avesse correttamente operato una ricostruzione induttiva dei ricavi e dei componenti negativi, e che fosse la contribuente a dover provare una diversa entità dei costi per ridurre il reddito imponibile. Ha invece rigettato il secondo motivo, escludendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR aveva comunque deciso sul thema devolutum e perché il motivo era logicamente subordinato al primo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dalla fondatezza del primo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
Consente agli Uffici di accertare, sulla base degli elementi raccolti in verifica, il reddito o il maggior reddito non dichiarato; nella specie la Corte lo considera un modulo procedurale di accertamento che può operare anche in forma induttiva e non un metodo autonomo sganciato dalle regole ordinarie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo al primo motivo.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il giudice di merito si è pronunciato sulla questione devoluta.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro dei motivi di ricorso relativi a nullità della sentenza e vizi processuali.
artt. 35, comma 2, n. 4, e 62 D.Lgs. 546/1992
Richiamati dalla ricorrente a sostegno del dedotto vizio motivazionale della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come norma sul contenuto della motivazione della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente nel denunciare insufficienza/assenza di motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- L'accertamento previsto dall'art. 41-bis DPR 600/1973, quando fondato su elementi acquisiti in verifica e su omessa dichiarazione, non costituisce un autonomo metodo svincolato dalle regole ordinarie, ma una modalità di accertamento che può esplicarsi anche in via induttiva.
- Se l'Ufficio ricostruisce induttivamente ricavi e costi sulla base degli elementi disponibili, grava sul contribuente l'onere di dimostrare una diversa misura dei componenti negativi per contestare utilmente il reddito accertato.
- In presenza di una motivazione che affronta il punto controverso, non ricorre violazione dell'art. 112 c.p.c. solo perché la parte ritenga non condivisibile il percorso argomentativo del giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione di merito consente di ricostruire la ratio decidendi e non presenti una mancanza assoluta o una irriducibile contraddittorietà della motivazione.
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