Cassazione Civile, Ordinanza n. 01832/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l’esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% delle IRPEF versate per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione a benefici fiscali connessi ad eventi calamitosi. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l’Agenzia delle entrate non avesse eseguito integralmente il giudicato, avendo corrisposto solo il 50% della somma dovuta, e aveva quindi nominato un commissario ad acta. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, dell’art. 29 D.L. n. 162/2019, del provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017, dell’art. 111 Cost. e degli artt. 69, 70 e 10 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, quando le domande di rimborso eccedono le risorse disponibili, i rimborsi devono essere ridotti del 50% rispetto al dovuto. La contribuente ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, rilevando che il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto applicare la disciplina sopravvenuta sull’esecuzione dei rimborsi e verificare la disponibilità dei fondi stanziati per il rimborso agevolato. In caso di incapienza, il giudice avrebbe dovuto attivare le procedure previste dalla normativa di contabilità pubblica, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, per dare completa esecuzione al giudicato, senza poter desumere una falcidia del credito giudizialmente accertato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È la base processuale del ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Disciplina i rimborsi fiscali connessi a benefici per eventi calamitosi e i limiti delle risorse stanziate; la verifica della capienza incide sulle modalità esecutive del rimborso.
art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
La modifica normativa rileva nella fase di esecuzione del rimborso ed è applicabile nel giudizio di ottemperanza pendente.
art. 29 D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8
Richiamato nel quadro normativo dei limiti e delle modalità attuative dei rimborsi.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017
È richiamato quale atto attuativo della disciplina dei rimborsi, rilevante nella gestione delle domande e delle risorse disponibili.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure, nel contesto del corretto svolgimento del processo e dell’esecuzione del giudicato.
artt. 69, 70 e 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’art. 70 disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario; il giudice deve verificare l’effettiva esecuzione del giudicato e adottare i provvedimenti necessari.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice deve accertare non solo l’esistenza del giudicato, ma anche le concrete modalità di attuazione del comando giudiziale alla luce della disciplina sopravvenuta applicabile alla fase esecutiva.
- Quando la legge prevede rimborsi fiscali entro limiti di stanziamento, la verifica della capienza dei fondi costituisce un passaggio del procedimento di esecuzione del giudicato e non è soggetta a rigide regole di allegazione e prova proprie del giudizio di cognizione.
- In caso di incapienza delle risorse destinate al rimborso, il giudice dell’ottemperanza deve attivare le procedure speciali di contabilità pubblica necessarie a dare esecuzione integrale alla decisione, anche mediante commissario ad acta, senza poter riconoscere una riduzione automatica del credito giudizialmente accertato.
- Le modifiche normative sopravvenute che disciplinano le modalità di erogazione del rimborso si applicano alla fase di esecuzione se il giudizio di ottemperanza è pendente, poiché riguardano il quomodo dell’attuazione del giudicato.
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