Cassazione Penale, Sentenza n. 18740/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per cassazione: vizio di motivazione e violazione di legge rispetto agli artt. 81, 132 e 133 c.p. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel rideterminare la pena base, abbia preso a riferimento un reato diverso da quello indicato dal primo giudice (cambiando quindi i reati-satellite), discostandosi dal minimo edittale senza adeguata motivazione. Inoltre censura la discrepanza e la mancata proporzionalità negli aumenti per continuazione applicati ai reati-satellite (in particolare un aumento di sei mesi per ricettazione e per detenzione di arma clandestina, e di tre mesi per gli altri reati), senza correlare gli aumenti alla gravità effettiva delle singole fattispecie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Motivazione: le doglianze attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio e sono infondate. Sul tema della presunta reformatio in peius la Corte ha richiamato il principio secondo cui il divieto non opera quando l'appello corregge un errore di diritto del primo giudice e, pur individuando un reato diverso come piu' grave, per effetto del riconoscimento di un'attenuante la pena complessiva risulta comunque ridotta rispetto al primo grado. In concreto la Corte territoriale ha correttamente individuato il porto di arma clandestina quale reato piu' grave, ha adottato una pena base inferiore rispetto al primo grado e ha ridotto gli aumenti pecuniari; la frazione detentiva aggiuntiva per la continuazione e' stata lasciata invariata ma la pena totale e' risultata complessivamente inferiore. Quanto agli aumenti per continuazione, la Corte d'appello ha motivatamente distinto le "coppie" di reati e applicato aumenti diversi in ragione del diverso limite edittale e della diversa gravità, entro i margini di apprezzamento del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Articolo invocato per la determinazione degli aumenti per continuazione; la Corte ha applicato aumenti ridotti e motivati in relazione alla diversa gravità ed al diverso limite edittale dei reati considerati
Norma sulle modalità di determinazione della pena; citata nel motivo di ricorso ma la Corte ha ritenuto corretta la rideterminazione operata dai giudici di merito
Norma sulle circostanze attenuanti e aggravanti; il ricorso contestava l'applicazione delle attenuanti generiche in equivalenza con la recidiva, ma la Corte ha ritenuto congrua la calibratura complessiva della pena
art. 23, comma 4, L. n. 110/1975
punito con pena da due a otto anni di reclusione e con multa da 2.000,00 a 20.000,00 euro
Usato per definire il quadro edittale del reato di porto di arma clandestina; la Corte lo ha ritenuto reato piu' grave rispetto alla ricettazione per la valutazione della pena base pecuniaria
punito con pena da due a otto anni di reclusione e con multa da 516 a 10.329,00 euro
Norma sulla ricettazione richiamata per il confronto edittale con il porto di arma clandestina
Reato minore considerato tra i reati-satellite; la Corte ha applicato lo stesso frazionamento di aumento per i due reati meno gravi che avevano identico limite edittale
Norma richiamata per un reato-satellite (violazione connessa a misure di prevenzione/contrasto); trattata unitariamente con l'art. 337 c.p. in sede di determinazione degli aumenti
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)
Norma che autorizza l'invio in forma scritta della requisitoria del Procuratore generale; la requisitoria del P.G. per questa causa e' stata prodotta in forma scritta ai sensi di tale disposizione
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 12136 del 2/12/2011 (Mannavola)
Principio richiamato: il divieto di reformatio in peius non opera quando l'appello corregge un errore del primo giudice e, pur individuando un reato diverso come piu' grave, la riforma non comporti un peggioramento complessivo della pena
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce all'appello di correggere un errore di diritto del primo giudice e di rideterminare la pena con riferimento a un reato diverso, purché la decisione d'appello non determini un peggioramento complessivo della posizione dell'imputato
- Quando la questione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio il giudizio di legittimità richiede che il ricorrente individui in modo chiaro e non meramente assertorio vizi logico-giuridici specifici; censure generiche sulla discrezionalità del giudice di merito sono difficilmente suscettibili di accoglimento
- Nella valutazione degli aumenti per continuazione il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel distinguere "coppie" di reati e nel tarare gli aumenti in ragione della gravità e del limite edittale dei reati coinvolti; la Corte di cassazione controlla la proporzionalità solo per macroscopici errori di valutazione
- Per impugnare con successo la determinazione della pena è necessario dimostrare contraddizioni manifeste o la totale assenza di motivazione rispetto ai parametri normativi applicati (es. individuazione del reato piu' grave, quantificazione della pena base, valutazione degli aumenti per continuazione)
- La rinuncia a motivi d'appello sulla responsabilità e il riconoscimento di attenuanti possono essere considerati elementi attenuanti ai fini della riduzione complessiva della pena in appello
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