Sentenza del 18/10/2018 n. 26201 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di pagamento TARSU 2010 relativo ai locali e alle aree del centro commerciale integrato. Ha contestato: la validità dell'appello per la mancata partecipazione del Comune di Caserta; la propria legittimazione passiva e la violazione dell'onere della prova; l'errata applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 3, sostenendo che gli spazi esclusivi erano stati concessi a terzi mediante contratti di affitto di ramo o reparto d'azienda; infine, il difetto di motivazione dell'avviso di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la trattazione dell'appello anche senza la partecipazione del Comune, poiché i rapporti erano scindibili e la ricorrente non aveva dimostrato un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa. Nel merito, ha confermato che M. in s.r.l. aveva la qualifica di soggetto gestore dei servizi comuni del centro commerciale e, quindi, era responsabile in solido per la TARSU relativa sia alle aree comuni sia agli spazi in uso esclusivo ai singoli occupanti. La qualifica di gestore è stata desunta dai contratti, dalla componente del canone collegata al fatturato degli affittuari e dall'obbligo contrattuale di svolgere le attività necessarie al funzionamento del centro. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione dell'avviso, che indicava ubicazione, superficie, tariffa e tributo accessorio. Nessuna pronuncia sulle spese, per la mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 3
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Nei centri commerciali integrati, i singoli occupanti o detentori restano i debitori principali della tassa per gli spazi esclusivi, mentre il gestore dei servizi comuni risponde in solido del pagamento, anche per tali spazi. La stipula di contratti di affitto con terzi non esclude quindi la responsabilità solidale del gestore.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
L'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
La disposizione non elimina la distinzione tra cause inscindibili e scindibili. Se i rapporti sono scindibili, l'omessa notificazione dell'appello a una parte del primo grado non impone automaticamente l'integrazione del contraddittorio, soprattutto quando sia decorso il termine per impugnare.
L'amministrazione o il concessionario devono provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria. Nel caso concreto, la prova della qualifica di gestore è stata ritenuta desumibile dagli elementi contrattuali, senza indebita inversione dell'onere della prova.
L'atto impositivo deve essere motivato e consentire al contribuente di comprendere presupposti, elementi di calcolo e ragioni della pretesa. È sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali, come ubicazione, superficie e tariffa, quando il contribuente possa ricostruire agevolmente il calcolo.
Codice civile, artt. 331 e 332
Le regole sull'integrazione e sulla notificazione dell'impugnazione distinguono tra cause inscindibili e scindibili; nelle cause scindibili, la mancata partecipazione di una parte non determina necessariamente la nullità dell'intero giudizio.
Massime di principio
- Nei centri commerciali integrati, la responsabilità TARSU può gravare solidalmente sul soggetto che organizza o gestisce i servizi comuni, anche se i singoli locali sono materialmente occupati da terzi.
- Per accertare la qualità di gestore non è decisiva solo la titolarità formale degli spazi: possono essere determinanti le clausole contrattuali, l'organizzazione dei servizi e la partecipazione economica al funzionamento del centro.
- La concessione di locali o reparti a terzi non esonera automaticamente il gestore dalla responsabilità solidale prevista dalla normativa tributaria.
- Un vizio processuale relativo alla mancata partecipazione di una parte deve essere collegato a un pregiudizio concreto al diritto di difesa; la mera irregolarità formale non comporta necessariamente la nullità della sentenza.
- Un avviso TARSU è adeguatamente motivato se indica gli elementi essenziali della pretesa, quali ubicazione, superficie, tariffa e importo, mentre contestazioni generiche o riferite a dati conoscibili dal contribuente possono essere respinte.
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve riportare o rendere reperibile il contenuto dell'atto impositivo contestato; l'omissione può impedire alla Corte di verificare il vizio denunciato.
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