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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34710/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Il titolare di un hotel aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a servizi alberghieri e all'uso di una sala riunioni prestati, secondo la sua prospettazione, alla società convenuta nel periodo gennaio-settembre 2003. La società aveva proposto opposizione e la Corte d'appello aveva revocato in parte il decreto, ritenendo prescritte per prescrizione presuntiva le prestazioni anteriori al 4 aprile 2003, non dovuto il corrispettivo separato per l'uso della sala riunioni in mancanza di prova di un patto specifico, e provati per testi alcuni pagamenti in contanti o con assegno relativi a due fatture di luglio 2003. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: 1) nullità/ inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. e motivazione apparente sulla sua ammissibilità; 2) violazione degli artt. 2959 e 2697 c.c., 115 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la prova del prezzo della sala convegni e che l'eccezione di prescrizione presuntiva implicasse il riconoscimento del credito nell'an e nel quantum; 3) violazione degli artt. 2697 e 116 c.p.c. per avere ritenuto provati i pagamenti in base a prova testimoniale e per asserito travisamento della prova; 4) violazione degli artt. 2954 e 2959 c.c. per avere applicato la prescrizione presuntiva solo ad alcune prestazioni, sostenendo inoltre che essa non sarebbe operante in un rapporto commerciale tra imprenditori e, comunque, in presenza di contestazione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato quali parti dell'appello sarebbero state carenti dei requisiti dell'art. 342 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché mirava sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle testimonianze, non consentita in sede di legittimità, e perché non era stato dedotto un vero travisamento della prova nei termini richiesti. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, affermando la coerenza dell'eccezione di prescrizione presuntiva con l'allegazione del debitore di aver pagato o estinto il debito e ribadendo che tale istituto può operare anche nei confronti di chi è tenuto alla contabilità, purché il rapporto sia connotato da informalità e pagamento solito immediato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è ammissibile se formulato secondo i requisiti di specificità richiesti dalla norma; in cassazione la censura va attaccata in modo puntuale indicando le carenze dell'atto di appello.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente gli atti e le parti rilevanti su cui fonda la censura.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere probatorio non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere invocato per ottenere una diversa lettura delle prove o per sostenere che l'eccezione di prescrizione presuntiva renda di per sé incontestabile l'esistenza del credito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore vincolato a prove liberamente apprezzabili o viceversa; non basta contrapporre una diversa valutazione delle testimonianze.

  • art. 2954 c.c.

    La prescrizione presuntiva opera per i crediti derivanti da rapporti caratterizzati da informalità e pagamento normalmente immediato; può essere invocata anche da soggetti tenuti a scritture contabili, se il rapporto presenta tali caratteristiche.

  • art. 2959 c.c.

    L'allegazione del debitore di aver pagato o estinto il debito non è incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, ma ne conferma il contenuto sostanziale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che contesti l'ammissibilità dell'appello deve indicare in modo specifico quali requisiti dell'atto di gravame sarebbero mancati; la deduzione generica è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla prova in una richiesta di nuova valutazione del merito: la violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo nei limiti propri dell'erronea regola di giudizio, non per contestare il convincimento del giudice.
  • L'eccezione di prescrizione presuntiva è compatibile con la difesa del debitore fondata sull'avvenuto pagamento o sull'estinzione del debito, perché tale allegazione conferma l'assetto sostanziale dell'eccezione.
  • La prescrizione presuntiva può operare anche in rapporti tra imprenditori o verso soggetti obbligati alla tenuta della contabilità, se il rapporto concreto è connotato da informalità e da pagamento normalmente contestuale o senza dilazione.
  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una specifica ricostruzione delle prove testimoniali, il ricorso per cassazione è inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa lettura delle deposizioni senza dimostrare un vero travisamento della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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