Cassazione Civile, Ordinanza n. 17303/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso una sanzione amministrativa relativa alla circolazione in una zona a traffico limitato. L'opposizione era stata rigettata dal giudice di pace e la decisione confermata dal Tribunale di Roma. In Cassazione la società ha dedotto, con due motivi, l'omessa pronuncia sulla questione preliminare della genericità della contestazione, sostenendo che mancasse l'indicazione del provvedimento istitutivo della ZTL e che non vi fosse prova dell'esistenza di tale provvedimento. La ricorrente, in sostanza, contestava la validità della contestazione e della sanzione per asserita carenza del presupposto amministrativo e probatorio della limitazione al traffico.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente inammissibili i motivi di ricorso. Ha richiamato il principio per cui, nelle ipotesi di prescrizioni derivanti da provvedimenti dell'autorità e rese note tramite segnaletica stradale, l'obbligo per l'utente scaturisce da una fattispecie complessa costituita sia dal provvedimento sia dalla pubblicizzazione mediante segnaletica predeterminata dalla legge; tuttavia, la mancata indicazione degli estremi del provvedimento sul segnale non rende illegittimo il segnale né il verbale, se il provvedimento esiste ed è stato emesso in esecuzione della prescrizione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la sussistenza del provvedimento presupposto fosse stata comunque riscontrata, sicché le censure non erano ammissibili. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, poiché il Ministero si era costituito tardivamente solo per partecipare all'eventuale discussione, non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nella fase preliminare di manifesta inammissibilità
richiamato quale base procedurale per la proposta del relatore e la declaratoria di manifesta inammissibilità
art. 77, comma 7, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
richiamato per affermare che l'omessa indicazione sul retro del segnale degli estremi dell'ordinanza di apposizione non determina illegittimità del segnale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per affermare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- In materia di segnaletica stradale e prescrizioni di circolazione, l'obbligo per l'utente nasce da una fattispecie complessa composta dal provvedimento dell'autorità competente e dalla relativa pubblicizzazione mediante segnaletica prevista dalla legge.
- La mancata indicazione, sul segnale verticale, degli estremi dell'ordinanza di apposizione non determina di per sé l'illegittimità del segnale né del verbale di contestazione della violazione.
- La conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall'utente non sostituisce la segnaletica, quando questa sia elemento costitutivo della fattispecie che genera l'obbligo di osservanza.
- In sede di legittimità, le censure che non colgono la ratio della decisione impugnata, o che presuppongono un vizio non decisivo rispetto all'accertata esistenza del provvedimento presupposto, possono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
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