Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37488/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva attribuito a un immobile di proprietà della società una rendita catastale superiore a quella proposta dalla stessa attraverso procedura DOCFA. I giudici di merito avevano annullato l'atto per difetto di motivazione, ritenendo che l'Ufficio, pur condividendo i dati descrittivi dell'immobile, non avesse spiegato adeguatamente le ragioni della diversa stima economica e si fosse limitato a una tabella riassuntiva. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 7 L. 212/2000 e dei principi sulla motivazione degli atti catastali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ravvisato un difetto di motivazione; 2) violazione delle norme sul catasto edilizio urbano e sulla procedura DOCFA, deducendo che la rideterminazione della rendita era stata effettuata nel rispetto della disciplina applicabile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che, in caso di rettifica della rendita proposta con procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando i fatti materiali dichiarati dal contribuente non siano contestati e la divergenza dipenda solo da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché investiva profili di motivazione sostanziale dell'avviso non esaminati dalla CTR, che si era fermata al solo tema del difetto di motivazione formale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta violazione delle regole sull'onere della prova, ma la Corte decide il caso sulla motivazione dell'avviso catastale e non approfondisce autonomamente questa norma.

  • art. 7 L. 212/2000

    La Corte ribadisce che la motivazione degli atti impositivi catastali va valutata in relazione alla natura della rettifica, ritenendo sufficiente una motivazione essenziale quando non siano contestati i dati fattuali del contribuente e resti solo una diversa stima tecnica.

  • art. 2 D.L. n. 16 del 1993 conv. in L. n. 75 del 1993

    Norma richiamata come base della procedura DOCFA, nell'ambito della quale la rettifica della rendita può essere motivata in modo sintetico se non vi è disconoscimento degli elementi di fatto dichiarati.

  • D.M. n. 701 del 1994

    Richiamato quale disciplina della procedura DOCFA; la Corte lo collega alla possibilità di una motivazione essenziale dell'avviso di rettifica della rendita.

  • R.D.L. n. 652 del 1939

    Richiamato dal ricorrente quale normativa catastale di riferimento, senza specifica autonoma elaborazione nel provvedimento.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949

    Richiamato dal ricorrente come parte della disciplina catastale applicabile, senza specifica autonoma elaborazione nel provvedimento.

  • D.L. 14 marzo 1988, n. 70

    Richiamato dal ricorrente come ulteriore fonte della disciplina catastale; la Corte non sviluppa una ratio specifica su di esso.

Massime di principio

  • Nella rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente con procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica i dati oggettivi e la classe attribuita, quando l'Ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati e la divergenza dipenda soltanto da una diversa valutazione tecnica del valore del bene.
  • In tale ipotesi, la motivazione non è un requisito che incide in sé sulla legittimità sostanziale dell'atto, ma sulla verificabilità in giudizio dell'attendibilità della valutazione tecnica compiuta dall'Ufficio.
  • Se il giudice di merito decide la causa esclusivamente sul difetto di motivazione formale dell'avviso, sono inammissibili in cassazione le censure che presuppongono un esame della motivazione sostanziale dell'atto non compiuto dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.