Cassazione Civile, Ordinanza n. 19805/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato due cartelle di pagamento emesse a seguito di precedente contenzioso tributario relativo ad avvisi di rettifica e liquidazione in materia di successione. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello essi avevano dedotto, da un lato, che l'avviso di liquidazione presupposto delle cartelle non era stato notificato a uno dei coeredi e che la notifica eseguita nei confronti dell'altro non poteva produrre effetti anche verso il primo, dall'altro la carenza di motivazione dell'atto. In cassazione hanno proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 31 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione era stato ricevuto meno di trenta giorni liberi prima della data di udienza; 2) violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 8 e 9 della L. n. 890 del 1982, deducendo che la CTR aveva erroneamente qualificato come nuove e comunque infondate le doglianze relative all'omessa e irregolare notifica dell'avviso di liquidazione prodromico.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nullità derivante dall'omessa o tardiva comunicazione dell'avviso di udienza è sanata se la parte ha comunque avuto conoscenza della fissazione dell'udienza, in particolare attraverso la presenza in udienza o il deposito di memorie/documenti; nel caso concreto i ricorrenti non avevano neppure allegato la mancata partecipazione del difensore all'udienza. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché la censura sulla notifica dell'avviso di liquidazione era formulata in modo del tutto generico, senza indicare lo specifico vizio della notificazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; i contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere comunicato almeno trenta giorni liberi prima, pena nullità del procedimento e della decisione per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del giudizio tributario, ma il motivo è stato ritenuto infondato
la nullità della comunicazione dell'udienza è sanata per raggiungimento dello scopo se la parte dimostra di aver comunque conosciuto la fissazione dell'udienza, ad esempio partecipando o depositando memorie o documenti
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
il deposito di memorie o documenti è indice della conoscenza dell'udienza e vale ai fini della sanatoria della nullità
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di impugnabilità degli atti tributari; la censura è stata respinta per genericità
artt. 8 e 9 L. 20 novembre 1982, n. 890
richiamati dal ricorrente sulla notificazione degli atti, ma senza specificazione del vizio concreto della notifica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel processo tributario, o la sua comunicazione tardiva oltre il termine di trenta giorni liberi, determina in astratto nullità del procedimento e della decisione per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- Tale nullità è tuttavia sanata se risulta che la parte abbia comunque avuto conoscenza della fissazione dell'udienza e lo scopo dell'atto sia stato raggiunto, ad esempio mediante la presenza in udienza o il deposito di memorie o documenti.
- La censura di invalidità della notificazione di un atto tributario deve indicare in modo specifico il vizio dedotto; doglianze generiche sulla mancata o irregolare notifica sono inammissibili o comunque infondate per difetto di puntualità argomentativa.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un vizio processuale richiede l'allegazione di elementi fattuali idonei a dimostrare la concreta incidenza del vizio sul diritto di difesa; in mancanza, la censura non può essere accolta.
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