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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40718/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento del GUP di Bergamo per omissione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86 d.P.R. 309/1990, ritenendo sussistente la pericolosità sociale e la prognosi di recidiva dell'imputato sulla base di un precedente estorsivo connesso allo spaccio e del reiterato diniego delle attenuanti e della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'accordo di patteggiamento non prevedeva l'espulsione, il giudice non l'ha disposta d'ufficio e non è stata fatta alcuna verifica giudiziale della concreta pericolosità sociale (richiamando la sentenza n. 58/1995 della Corte costituzionale). Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero non può proporre ricorso per cassazione per l'omessa applicazione di una misura di sicurezza salvo le ipotesi tassative previste dalla norma (ad esempio l'effettiva adozione della misura), e non risultano nel caso elementi per ritenere che la misura fosse obbligatoria per legge. La Corte ha quindi respinto il ricorso e indicato che resta aperta la possibilità di esperire un incidente di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede tra le misure di sicurezza l'espulsione dal territorio dello Stato per taluni reati inerenti gli stupefacenti; nel caso valutata la rilevanza per l'omissione nel patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita la proponibilità del ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero contro sentenze di patteggiamento che omettano misure di sicurezza, individuando ipotesi tassative (es. effettiva adozione della misura) in cui il ricorso è ammissibile.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50

    Norma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina generale dei motivi di ricorso per cassazione; applicabile se la misura di sicurezza è obbligatoria per legge e si ricade nella disciplina ordinaria di impugnazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 58 del 1995

    Secondo la Corte costituzionale è necessaria una verifica giudiziale della concreta pericolosità sociale anche nel rito negoziale quando l'applicazione di una misura di sicurezza può essere rilevante.

  • Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin), Rv. 279348 - 03

    Giurisprudenza di legittimità che conferma che la sentenza di patteggiamento che ometta una misura di sicurezza non è impugnabile per cassazione salvo che la misura sia obbligatoria per legge.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento l'omissione di una misura di sicurezza (es. espulsione) è in genere non impugnabile dal pubblico ministero in Cassazione salvo i casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis; perciò, se si ritiene necessaria l'espulsione, va prevista nell'accordo o va richiesta al giudice con le forme adeguate.
  • Il giudice che omette di disporre una misura di sicurezza nel rito negoziale dovrebbe comunque svolgere la verifica della concreta pericolosità sociale quando rilevante, in conformità alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.58/1995).
  • Se la misura di sicurezza è espressamente obbligatoria per legge rispetto al reato contestato, resta possibile il ricorso per cassazione secondo la disciplina generale (art. 606 cod. proc. pen.).
  • Quando il P.G. ritiene che l'espulsione debba essere adottata ma il patteggiamento la esclude, può valutare rimedi alternativi (incidente di esecuzione o altre azioni) poiché il ricorso per cassazione rischia l'inammissibilità.
  • Nella negoziazione delle pene le parti dovrebbero esplicitare espressamente l'eventuale disciplina delle misure di sicurezza per evitare di precludere successivi rimedi impugnatori.

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