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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04470/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2009, emesso per aree fabbricabili. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che l'atto fosse sufficientemente motivato ma che, ai fini della quantificazione del valore venale, non potessero essere utilizzati atti di compravendita riferiti a terreni già assistiti dall'approvazione dei piani attuativi, circostanza invece mancante per il terreno controverso nel 2009. La CTR ha quindi accolto la stima fondata sulla consulenza di parte, valorizzando la mancata concreta edificabilità del fondo e determinando il valore in 22,50 euro al mq. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per carenza di motivazione nella preferenza accordata alla perizia di parte; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la perizia di parte si fondava su un prezzo medio di mercato non provato e che un atto di compravendita prodotto dal Comune indicava un valore superiore. La controricorrente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione, e che la motivazione della CTR non era apparente ma era invece chiara, logica e sufficientemente sviluppata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha dimostrato la decisività del fatto asseritamente omesso e ha comunque sollecitato una nuova valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. In conclusione il ricorso è stato rigettato, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per carenza di motivazione è escluso quando la sentenza impugnata espone in modo chiaro e logicamente comprensibile le ragioni della decisione; non è consentito usare il motivo per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente un nuovo apprezzamento delle prove.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è viziata solo se manca il minimo costituzionale, ossia se non consente il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La valutazione e l'apprezzamento delle prove rientrano nei poteri del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del controllo sulla motivazione.

  • art. 113, secondo comma, c.p.c.

    Non è configurabile una violazione per il solo fatto che il giudice tributario svolga una valutazione estimativa del bene; si tratta di un apprezzamento rientrante nei suoi poteri istruttori e decisori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il controllo di legittimità in un terzo grado di merito: la valutazione del materiale probatorio resta riservata al giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza è censurabile per nullità solo quando sia meramente apparente, ossia non renda percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'allegazione di un fatto storico decisivo e discusso, il cui omesso esame abbia inciso sull'esito della causa; non basta contestare la maggiore o minore persuasività delle prove.
  • Nelle controversie tributarie sulla stima di aree edificabili, il giudice può valorizzare la concreta edificabilità del bene e la presenza o assenza dei presupposti urbanistici necessari, confrontando gli elementi istruttori secondo prudente apprezzamento.
  • Le osservazioni contenute in una perizia di parte non impongono al giudice una confutazione analitica di ogni deduzione, essendo sufficiente che la decisione indichi gli elementi ritenuti decisivi e la logica del convincimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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