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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16185/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

Un lavoratore presente alla raccolta del grano, mentre era in corso la pulizia di una mietitrebbia ancora con motore acceso, riportava gravi lesioni a mani e braccia dopo un sinistro verificatosi durante l'intervento sul mezzo agricolo. In sede civile il danneggiato chiedeva il risarcimento dei danni; separatamente l'INPS agiva in surroga per le somme corrisposte all'assistito. Il tribunale condannava in solido i convenuti al risarcimento verso il danneggiato e, nei confronti dell'INPS, il conducente del mezzo per le somme erogate. In appello i soccombenti chiedevano l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c. e del caso fortuito, sostenendo che il danneggiato si era volontariamente introdotto nella barra falciante e avrebbe potuto rifiutare la richiesta di pulizia del mezzo. La corte d'appello rigettava l'impugnazione, ritenendo che l'azione del danneggiato fosse mera conseguenza della impropria richiesta del conducente e che il sinistro fosse imputabile alla sola condotta imprudente di quest'ultimo. Con il ricorso per cassazione i soccombenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso il concorso colposo del danneggiato nonostante la sua condotta imprudente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la verifica dei presupposti applicativi dell'art. 1227, primo comma, c.c., essendo una valutazione di fatto sulla condotta del danneggiato e sul nesso causale, spetti al giudice di merito e non sia sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua. Ha quindi confermato l'esito di merito favorevole al danneggiato e all'INPS, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702-bis c.p.c.

    È indicato come rito introduttivo del giudizio civile promosso dal danneggiato.

  • art. 1916 c.c.

    azione in surroga ex art. 1916 c.c.

    L'INPS è legittimato ad agire in surroga per recuperare le somme corrisposte al danneggiato.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c.

    La riduzione del risarcimento per concorso colposo del creditore presuppone un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

    Il motivo viene prospettato come vizio di violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'accertamento del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c. è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, non per una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Quando la sentenza di merito contiene una motivazione congrua sull'assenza di concorso colposo del danneggiato, la censura che miri solo a sostituire una diversa valutazione delle circostanze concrete è inammissibile in sede di legittimità.
  • Ai fini dell'art. 1227, primo comma, c.c., la riduzione del risarcimento richiede una condotta colposa del creditore causalmente rilevante nella produzione del danno; la mera astratta possibilità di sottrarsi alla situazione non basta se il giudice di merito esclude, con apprezzamento fattuale, il concorso.
  • L'azione di surrogazione dell'ente previdenziale ex art. 1916 c.c. consente il recupero nei confronti del responsabile delle somme erogate al danneggiato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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