Cassazione Civile, Ordinanza n. 25913/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai fini IVA per l’anno d’imposta 2008. In origine la contribuente aveva chiesto la revoca di una domanda di rimborso di IVA pregressa, ma l’Amministrazione non aveva dato riscontro; successivamente il credito IVA era stato utilizzato in compensazione con l’imposta dovuta per il 2008. L’Ufficio, in sede di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, aveva disconosciuto il credito portato in compensazione perché non risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente. La CTR aveva ritenuto illegittima la cartella perché, a suo dire, la pretesa dell’Ufficio integrava una rettifica della dichiarazione e richiedeva un previo avviso di accertamento. L’Agenzia ricorre in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sul controllo automatizzato, sostenendo che, trattandosi di verifica meramente cartolare e basata su dati dichiarativi, non era necessario alcun avviso di accertamento preventivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che il disconoscimento del credito IVA effettuato tramite controllo automatizzato era legittimo perché fondato su un riscontro cartolare tra i dati dichiarati e l’omessa indicazione del credito nell’anno precedente, senza valutazioni sostanziali o accertamenti ulteriori. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato e cartolare delle dichiarazioni, limitato a correzioni di errori materiali, riscontri su versamenti e incongruenze emergenti dai dati dichiarati, senza incidere sulla posizione sostanziale del contribuente.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Attribuisce all’Amministrazione il potere di correggere errori materiali e di calcolo nella liquidazione IVA e di controllare la coerenza dei dati dichiarati, mediante procedura automatizzata e senza necessità di accertamento formale quando non vi siano questioni giuridiche da risolvere.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 54-bis del d.P.R. n. 633/72
Richiamato nel testo come base del controllo automatizzato ai fini IVA.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie è legittimo quando si esaurisce in un riscontro meramente cartolare dei dati forniti dal contribuente e nella correzione di errori materiali o di calcolo, senza valutazioni giuridiche o accertamenti sostanziali.
- Il disconoscimento di un credito d’imposta può essere effettuato con cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato solo se la contestazione deriva da incongruenze obiettive e immediatamente verificabili nella dichiarazione; se invece occorre risolvere questioni giuridiche o compiere valutazioni, è necessario un atto di recupero o di accertamento.
- L’eventuale silenzio dell’Amministrazione su una richiesta di revoca di rimborso può integrare un silenzio-rifiuto autonomamente impugnabile; in mancanza di impugnazione di tale silenzio, la successiva controversia sulla cartella non può trasformarsi in una contestazione del provvedimento non opposto.
- In sede di impugnazione di cartella emessa ex artt. 36-bis e 54-bis, il giudice deve distinguere tra controlli formali automatizzati e vere rettifiche della dichiarazione: solo queste ultime richiedono un previo avviso di recupero o accertamento.
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