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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23099/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario tributi)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento per l'imposta comunale sulla pubblicità relativi all'anno d'imposta 2013, emessi per diciassette cartelloni pubblicitari utilizzati dalla società ricorrente. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della contribuente, ritenendo che il tributo colpisse la mera disponibilità del mezzo pubblicitario, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, che il soggetto passivo fosse chi dispone del mezzo e che, in mancanza di preventiva dichiarazione annuale e di denuncia di cessazione, operasse la presunzione di decorrenza dal 1° gennaio dell'anno accertato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) omesso esame della temporaneità delle esposizioni pubblicitarie, sostenendo che i contratti avevano durata complessiva inferiore a tre mesi; (2) violazione dell'art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. n. 507/1993, assumendo che rilevi l'effettiva utilizzazione del mezzo e non la mera disponibilità; (3) violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 507/1993, sul rilievo che la presunzione ivi prevista sarebbe relativa e non assoluta; (4) violazione dell'art. 1, comma 739, l. n. 108/2015, per mancata considerazione dell'abrogazione degli aumenti tariffari. La Corte ha rigettato il ricorso nei motivi secondo e terzo, dichiarando assorbito e comunque inammissibile il primo, e inammissibile il quarto per novità della questione e difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di merito: il tributo è dovuto per la mera disponibilità dell'impianto pubblicitario e non per la sua effettiva utilizzazione; in caso di omessa dichiarazione, l'art. 8 d.lgs. n. 507/1993 prevede una presunzione assoluta di decorrenza dell'utilizzo, non superabile con prova contraria. La dedotta temporaneità delle esposizioni resta assorbita da tali principi e, in ogni caso, il relativo motivo è inammissibile per il limite della doppia conforme. È inoltre inammissibile la censura sull'abrogazione degli aumenti tariffari perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente prospettata nei precedenti gradi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è richiamato, ma il motivo è ritenuto assorbito e comunque inammissibile in presenza di doppia conforme e per la disciplina processuale dei ricorsi per cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per le censure di violazione di legge relative alla disciplina dell'imposta sulla pubblicità

  • d.lgs. n. 507/1993, art. 8

    «il soggetto passivo [...] è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione...»; «Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità [...] si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento»

    la dichiarazione è funzionale a portare a conoscenza del comune gli elementi del rapporto impositivo; in caso di omessa dichiarazione operano presunzioni assolute di decorrenza dell'utilizzo, non superabili con prova contraria

  • d.lgs. n. 507/1993, art. 12

    «gli importi dell'imposta dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per l'anno solare»; «Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista»

    la disciplina tariffaria è letta alla luce del presupposto impositivo individuato nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario, non nell'effettivo uso dello stesso

  • d.lgs. n. 507/1993, art. 3

    è richiamato come base del regolamento comunale per eventuali limitazioni o divieti di talune forme pubblicitarie

  • d.lgs. n. 507/1993, artt. 1 e segg.

    l'oggetto del tributo è individuato nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario

  • d.l. n. 83/2012, art. 23, comma 7

    richiamato insieme alla disciplina sugli aumenti tariffari come oggetto della censura poi dichiarata inammissibile

  • l. n. 449/1997, art. 11, comma 10

    richiamato per la questione dell'aumento tariffario oggetto dell'ultimo motivo

  • l. n. 108/2015, art. 1, comma 739

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'abrogazione degli aumenti tariffari, ma la censura è dichiarata inammissibile perché nuova

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato solo per evidenziare che non era stata dedotta omessa pronuncia sulla questione nuova

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    riconosce l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo va individuato nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario, non nell'effettiva diffusione del messaggio né nell'utilizzazione concreta dell'impianto.
  • La dichiarazione preventiva prevista dalla disciplina dell'imposta sulla pubblicità assolve a una funzione collaborativa e informativa verso l'ente impositore; la sua omissione fa operare presunzioni legali di decorrenza dell'imposta.
  • Le presunzioni previste dall'art. 8 d.lgs. n. 507/1993 per l'omessa dichiarazione sono assolute e non ammettono prova contraria.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte nei gradi di merito, dovendo il ricorrente indicare dove e quando le abbia proposte.
  • Il motivo di omesso esame di un fatto decisivo non può superare, di per sé, il limite processuale della doppia conforme quando la censura mira a riesaminare circostanze già valutate nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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