Cassazione Penale, Sentenza n. 45462/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza di appello che li ha ritenuti corresponsabili del concorso anomalo ex art. 116 c.p. nel tentato omicidio di Zhang Yin Dong e del porto di bastoni (art. 4 L. 18/04/1975 n.110, poi estinto per prescrizione). Hanno denunciato vizi di motivazione: non è chiaro se siano stati condannati per aver materialmente colpito la vittima o solo per mera presenza; la mera presenza non basterebbe a integrare il concorso anomalo. Hanno altresì contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo (assenza di concerto con il promotore Lu, impossibilità di prevedere che Lu fosse armato o che commettesse un'aggressione). Xiao ha sollevato anche questione di incostituzionalità dell'art. 116 c.p.; Cao ha sostenuto l'imprevedibilità dell'azione di Lu e l'assenza di informazioni che permettessero di prevedere il fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione dei giudici di merito che hanno integrato la motivazione di primo grado con quella d'appello, riconoscendo che i ricorrenti facevano parte di un gruppo preordinato alla spedizione punitiva: la dinamica, le dichiarazioni della vittima e i fatti processuali (presenza di più aggressori, evidenze sulla spranga) consentono di ritenere realizzata la partecipazione anomala anche qualora non sia provato per ciascuno quale singolo atto materiale abbia compiuto. Sull'elemento soggettivo la Corte ha confermato che, secondo la giurisprudenza, il concorso anomalo richiede la colpa in concreto valutata in base alla prevedibilità del reato alla luce della personalità dell'esecutore materiale e del contesto; nel caso concreto il contesto e la visibilità dell'arma rendevano prevedibile l'aggressione. La questione di incostituzionalità è stata ritenuta infondata alla luce di precedenti di legittimità. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti; la condanna (pena definitiva confermata come rideterminata in appello) è stata confermata e i ricorrenti condannati alle spese processuali in Cassazione.
Norme richiamate
Il concorso anomalo è stato interpretato come responsabilità per colpa 'in concreto': si richiede il coefficiente di colpevolezza valutato mediante la prevedibilità del reato sulla base della personalità dell'autore materiale e del contesto fattuale; la partecipazione al gruppo armato che predisponeva la spedizione punitiva è sufficiente a integrare il concorso anomalo anche senza prova che ogni singolo abbia materialmente colpito.
art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110
Il reato contravvenzionale relativo al porto abusivo degli attrezzi da offesa è stato dichiarato estinto per prescrizione in sede d'appello; la Cassazione prende atto della declaratoria di estinzione ma conferma le altre responsabilità penali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la trattazione delle doglianze in Cassazione ai termini indicati dagli appellanti; la Corte ha esaminato i motivi nei limiti consentiti e ha valutato l'integrazione fra motivazioni di primo e secondo grado.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna degli appellanti alle spese di giudizio in Cassazione.
artt. 3 e 27 Cost.
Richiamati nella questione di costituzionalità dell'art. 116 c.p.; la Corte, seguendo precedente giurisprudenza, ha ritenuto la questione manifestamente infondata, ritenendo compatibile la disciplina del concorso anomalo con i principi costituzionali citati.
Sez. 5, Sent. n. 306 del 18/11/2020 (Tasca)
Richiamata come principio consolidato che l'elemento soggettivo del concorso anomalo è la colpa in concreto valutata sulla base della prevedibilità del diverso reato nel contesto fattuale e in relazione alla personalità dell'esecutore materiale.
Sez. 1, Sent. n. 49165 del 28/04/2016 (PG in proc. Oprea)
Precedente che dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 116 c.p. rispetto agli artt. 3 e 27 Cost.; conferma la legittimità della diversa entità di pena per il concorrente 'anomalo' rispetto al colposo.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 (Argentieri)
Principio sulla integrazione delle motivazioni: quando la sentenza di appello conferma la pronuncia di primo grado, le motivazioni dei due gradi si integrano formando un unico corpo argomentativo valutabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La 'mera presenza' non esclude automaticamente responsabilità: se la presenza del soggetto in un gruppo armato contribuisce a creare superiorità numerica o agevolare l'azione del promotore, può integrare il concorso anomalo.
- L'elemento soggettivo del concorso anomalo si valuta in termini di colpa in concreto, cioè mediante la prevedibilità del fatto diverso alla luce del contesto e della personalità dell'esecutore materiale; non è richiesto il dolo specifico di volere il fatto altrui.
- La prevedibilità può ricavarsi da elementi concreti (armi visibili, comportamenti preparatori, antecedenti tensioni tra i gruppi, testimonianze) anche se non c'è prova che ciascun partecipante sapesse tutti i particolari (es. quale arma fosse in possesso di un singolo).
- Quando la vittima non è in grado di individuare il contributo materiale di ciascun aggressore, la partecipazione al gruppo violento può comunque giustificare la condanna di tutti i presenti che hanno concorso alla spedizione punitiva.
- Le motivazioni del giudice di primo grado e di appello si integrano: in Cassazione si valuta il complesso argomentativo risultante dall'insieme delle due motivazioni.
- Le questioni di incostituzionalità dell'art. 116 c.p. con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. sono, secondo la giurisprudenza consolidata, manifestamente infondate; difficilmente riescono se non prospettano nuovi profili non ancora esaminati.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di ogni elemento concreto di previsione (es. documentare che l'imputato era all'oscuro della presenza di armi, o provare che la condotta è stata estemporanea e imprevedibile), mentre l'accusa deve provare il contesto preparatorio e la visibilità/consapevolezza delle armi o dell'intento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45422/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45424/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45425/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45426/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45427/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45428/2022 del 30/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →