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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00558/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condòmini)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte di alcuni condòmini, delle deliberazioni assunte dall'assemblea del 30.04.2016 di un condominio. Il Tribunale aveva annullato tutte le delibere perché nel verbale non risultavano indicati nominativamente i condòmini presenti, presenti per delega e le rispettive quote, con conseguente impossibilità di verificare la regolare costituzione dell'assemblea e il raggiungimento del quorum deliberativo. Il condominio aveva appellato, ma la Corte d'appello aveva confermato l'annullamento rilevando, in sostanza, che non era provato l'invio dell'elenco presenze come allegato al verbale e che, comunque, l'elenco prodotto in causa era lacunoso (non firmato, separato dal verbale, privo di indicazioni complete sui delegati e sulle quote). In cassazione il condominio ha articolato due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 1136 c.c., sostenendo di avere prodotto il verbale e l'elenco presenze e che questi consentivano di ricostruire la deliberazione e le presenze, anche perché l'approvazione sarebbe stata unanime; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ignorato la mancata contestazione, da parte degli attori, della circostanza che al verbale fosse allegato l'elenco dei presenti, assenti e delegati con le quote di proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che il ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il contenuto decisivo del verbale e dell'elenco presenze con precisa indicazione della loro collocazione negli atti, sicché la Corte non poteva verificare il fondamento della censura; inoltre ha rilevato che la questione dell'unanimità non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di prova dell'invio e sulla incompletezza dell'elenco, requisiti rilevanti per accertare la validità della delibera ai sensi dell'art. 1136 c.c. Ha poi respinto il secondo motivo perché la non contestazione non poteva sovvertire il fatto che l'impugnazione originaria riguardava proprio la mancanza, nel verbale, delle indicazioni necessarie per verificare il quorum; la contestazione del convenuto non impone agli attori di "contestare la contestazione" quando essi abbiano già esposto la propria posizione nell'atto introduttivo. Conseguentemente, il condominio è stato condannato alle spese, alla refusione di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1136 c.c.

    Il verbale assembleare deve contenere elementi idonei a consentire la verifica della regolare costituzione dell'assemblea e del raggiungimento dei quorum deliberativi; omissioni incidenti su tali elementi non sono meri vizi formali, ma possono incidere sulla validità della delibera.

  • art. 1137 c.c.

    Le controversie di impugnazione delle delibere condominiali sono riferite alla rappresentanza processuale dell'amministratore del condominio.

  • art. 1130 n. 1 c.c.

    Attribuisce all'amministratore i poteri di gestione e rappresentanza funzionali alle controversie condominiali.

  • art. 1131 c.c.

    Riconosce la rappresentanza in giudizio dell'amministratore del condominio, comprensiva della facoltà di proporre impugnazione senza autorizzazione assembleare.

  • art. 67 disp. att. c.c.

    L'indicazione dei delegati è rilevante per verificare il rispetto delle condizioni di validità della partecipazione per delega.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non riproduce specificamente i documenti e gli atti rilevanti e non indica con precisione la loro collocazione processuale, impedendo il controllo della Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione opera solo rispetto ai fatti allegati e rilevanti; non elimina il rilievo di circostanze già dedotte in causa e non impone alla parte attrice di contestare a sua volta la contestazione del convenuto.

  • art. 112 c.p.c.

    La decisione deve corrispondere al chiesto e pronunciato; il motivo di impugnazione va letto in coerenza con le censure effettivamente formulate in primo grado.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è resa nel procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, con definizione conforme alla proposta.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta nel procedimento accelerato, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata, anche in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura fondata su errori relativi a verbali o documenti processuali è inammissibile se non contiene la puntuale riproduzione del contenuto rilevante degli atti e la precisa indicazione della loro sede processuale, perché la Corte deve poter verificare direttamente la decisività del vizio denunciato.
  • In materia condominiale, il verbale assembleare deve consentire la verifica della regolare costituzione dell'assemblea e del quorum deliberativo; la mancanza dell'indicazione nominativa dei presenti, dei delegati e delle rispettive quote può incidere sulla validità della delibera.
  • La mancata contestazione di un fatto non consente di superare una censura che investa la stessa struttura dell'allegazione introduttiva o la prova della regolare costituzione dell'assemblea; non esiste un dovere della parte di "contestare la contestazione" quando abbia già esposto la propria versione dei fatti.
  • L'amministratore del condominio può proporre impugnazione per cassazione avverso la decisione resa nelle controversie ex art. 1137 c.c. senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare.
  • La presenza di dati incompleti o non verificabili nell'elenco presenze allegato al verbale assembleare non è un vizio meramente formale, ma può integrare un difetto rilevante ai fini della validità della deliberazione condominiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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