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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07497/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento con metodo sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, rideterminando i redditi della contribuente per gli anni 2006 e 2007 sulla base di spese e incrementi patrimoniali. La contribuente aveva impugnato gli atti e la CTP aveva accolto i ricorsi, con decisione poi confermata dalla CTR Toscana. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse ritenuto erroneamente assolto solo in parte l'onere probatorio gravante sulla contribuente e che al massimo avrebbe dovuto procedere a una rideterminazione del reddito; con un secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per omessa motivazione, assumendo che il giudice d'appello si fosse pronunciato solo sulla prova relativa alle spese per incrementi patrimoniali senza esaminare la disponibilità dei beni-indice.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nell'accertamento sintetico, una volta contestata la capacità contributiva sulla base di spese e incrementi patrimoniali, spetta al contribuente provare che le somme impiegate provengono da fonti non reddituali. Nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, che l'autovettura era stata acquistata a un prezzo inferiore a quello indicato dall'Ufficio e in parte finanziata con la vendita di un'altra auto, mentre l'acquisto del fabbricato era avvenuto tramite mutuo poi estinto con apporto finanziario della madre. La motivazione è stata ritenuta sufficiente anche in relazione alla censura di omessa motivazione, poiché la CTR aveva spiegato la provenienza non reddituale delle disponibilità economiche. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione della contribuente. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione soccombente, in quanto ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la prova della provenienza non reddituale delle somme impiegate per consumi o incrementi patrimoniali incombe sul contribuente.
  • Il giudice di merito, quando accerta in fatto che determinate spese sono state sostenute con mezzi diversi dal reddito imponibile, soddisfa l'onere motivazionale se espone gli elementi fattuali posti a base della decisione.
  • In cassazione non è censurabile, se non nei limiti del vizio motivazionale consentito, la valutazione di fatto con cui il giudice di merito ricostruisce la fonte non reddituale delle disponibilità economiche.
  • Se la sentenza di merito chiarisce la concreta provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti contestati, non sussiste nullità per omessa motivazione solo perché non si sia dato rilievo autonomo a ogni singolo elemento indicativo valorizzato dall'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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