Cassazione Civile, Ordinanza n. 03996/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Una proprietaria convenne in giudizio la vicina chiedendo: restituzione di una porzione di terreno di circa 200 mq asseritamente occupata senza titolo; demolizione di un fabbricato costruito a distanza illegale dal confine; regolamento dei confini; eliminazione di due stradelle che attraversavano il suo fondo, previa declaratoria dell’inesistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo avversario; risarcimento dei danni. La convenuta resistette, chiedendo il rigetto delle domande e proponendo riconvenzionalmente l’accertamento del proprio diritto a mantenere il manufatto alla distanza esistente, la proprietà dell’area controversa in forza di titolo di acquisto o usucapione, nonché l’usucapione della servitù di passaggio. Il Tribunale accolse in parte la domanda attrice, rigettando la riconvenzionale. La Corte d’appello respinse sia l’appello principale della convenuta sia quello incidentale dell’attrice, qualificando la domanda come regolamento di confini e non rivendica, ritenendo provata la linea di confine catastale, escludendo l’usucapione della servitù e affermando che il passaggio era avvenuto per tolleranza. In cassazione la soccombente principale dedusse violazione degli artt. 112 e 36 c.p.c. e degli artt. 950 e 948 c.c., sostenendo che la presenza di un conflitto tra titoli avrebbe imposto la qualificazione della domanda come rivendicazione, con conseguente rigoroso onere probatorio a carico dell’attrice. La controricorrente propose ricorso incidentale, lamentando la mancata accoglienza della negatoria servitutis, nonostante il giudicato formatosi sull’inesistenza della servitù di passaggio, derivante dal rigetto in primo grado della riconvenzionale dell’altra parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo corretta la qualificazione della domanda come actio finium regundorum e non come rivendicazione, perché non risultava contestato un conflitto sui titoli dominicali, ma soltanto l’esatta linea di confine e l’eventuale occupazione di una porzione di fondo. Ha invece accolto il ricorso incidentale, osservando che, una volta esclusa l’esistenza della servitù di passaggio a favore del fondo della convenuta, la Corte d’appello avrebbe dovuto accogliere la domanda negatoria proposta dall’attrice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al ricorso incidentale e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel motivo principale in relazione alla qualificazione della domanda
norma sul regolamento di confini, ritenuta correttamente applicata dalla Corte d'appello
norma sulla rivendicazione, invocata dalla ricorrente principale ma ritenuta non pertinente
richiamato nel motivo incidentale come fondamento della negatoria servitutis
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- L’azione di regolamento di confini è correttamente configurabile quando la controversia riguarda l’individuazione della linea divisoria tra fondi confinanti e non la titolarità dei rispettivi diritti dominicali; è irrilevante che l’accertamento del confine produca anche l’effetto restitutorio della porzione occupata.
- La qualificazione come rivendicazione richiede un effettivo conflitto di titoli sulla proprietà della porzione controversa; se il convenuto si limita a contestare la linea di confine, l’azione resta regolamento di confini.
- Nell’azione di regolamento di confini l’onere probatorio è attenuato rispetto alla rivendicazione: le parti possono avvalersi di qualsiasi mezzo di prova utile all’individuazione del confine, e le risultanze catastali hanno valore sussidiario.
- L’eccezione di usucapione proposta dal convenuto non muta la natura dell’azione di confini quando riguarda una situazione sopravvenuta compatibile con l’accertamento del confine; la natura dell’azione cambia solo se l’usucapione è dedotta come titolo anteriore idoneo a contestare il diritto dell’attore.
- Accertata l’insussistenza della servitù dedotta dalla controparte, il giudice deve coerentemente accogliere la domanda negatoria di servitù, non potendo rigettarla senza contraddire il proprio accertamento sul punto.
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