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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33309/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere i benefici contributivi connessi all'esposizione all'amianto. La Corte d'appello, in riforma del Tribunale, aveva accolto la domanda ritenendo provata un'esposizione ultradecennale sulla base di documenti e testimonianze. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva verificato la durata dell'esposizione ma non anche la sua intensità, elemento parimenti necessario per il beneficio; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 3, comma 132, L. n. 350/2003, lamentando l'illegittima applicazione del coefficiente di rivalutazione più favorevole previsto dall'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 anziché quello ridotto introdotto dall'art. 47, d.l. n. 269/2003, in assenza della prova dei presupposti richiesti dalla disciplina transitoria per continuare ad applicare l'originaria normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto carente la motivazione della sentenza impugnata perché non indicava l'esito dell'accertamento sul grado di concentrazione media annua dell'esposizione all'amianto, dato decisivo per qualificare l'esposizione come rilevante ai fini del beneficio. Ha inoltre ritenuto erronea l'applicazione del coefficiente più favorevole, poiché mancava la verifica dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 132, L. n. 350/2003 per l'operatività della disciplina previgente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà accertare la sussistenza dell'esposizione qualificata e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    motivo di nullità per motivazione meramente apparente

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico e ad evidenziare gli accertamenti decisivi compiuti; se manca l'indicazione di un elemento decisivo, la motivazione è apparente.

  • art. 3, comma 132, L. n. 350/2003

    presupposti (aver maturato i benefici, aver avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL, aver ottenuto sentenze favorevole per cause avviate entro la stessa data)

    La disciplina transitoria consente l'applicazione della normativa originaria solo se risultano verificati i presupposti indicati dalla norma; in mancanza, trova applicazione il regime successivo meno favorevole.

  • art. 13, comma 8, L. n. 257/1992

    coefficiente di rivalutazione ... (1,5 utile sia ai fini del conseguimento della pensione che della relativa misura)

    È il coefficiente previsto dalla disciplina originaria per i lavoratori esposti all'amianto, applicabile solo nei casi consentiti dalla normativa transitoria.

  • art. 47, d.l. n. 269/2003

    coefficiente ... (1,25 utile ai soli fini della misura della pensione)

    Introduce un coefficiente meno favorevole che si applica quando non ricorrono i presupposti per continuare a utilizzare la disciplina precedente.

Massime di principio

  • In tema di benefici contributivi per esposizione all'amianto, il giudice di merito deve accertare e motivare in modo esplicito sia la durata sia l'intensità dell'esposizione, poiché entrambi gli elementi sono decisivi per la qualificazione dell'esposizione come "qualificata".
  • La motivazione è apparente quando la decisione afferma la sussistenza del diritto senza dar conto degli accertamenti necessari sui presupposti di fatto che sorreggono la conclusione.
  • La disciplina transitoria che consente di mantenere il più favorevole coefficiente previsto dalla normativa previgente richiede la verifica puntuale dei presupposti indicati dalla legge; in assenza di tale verifica si applica il regime successivo.
  • La parte vittoriosa in primo grado, se si limita a riproporre l'eccezione in appello, non è tenuta a proporre ricorso incidentale per contestare il punto su cui è risultata soccombente solo in apparenza o sul quale intende mantenere la difesa già svolta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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