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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28459/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo il diritto autonomo e ormai prescritto, perché azionato oltre dieci anni dopo la domanda di certificazione dell'esposizione presentata all'INAIL, ritenuta indice della consapevolezza del pregiudizio e quindi dies a quo della prescrizione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità della sentenza per contrasto con artt. 2 e 32 Cost.; omesso esame di fatti decisivi sulla decorrenza della prescrizione; omesso esame della domanda di riesame presentata all'INAIL nel 2010, che secondo lui avrebbe interrotto la prescrizione; violazione dell'art. 2935 c.c. perché l'esercizio del diritto sarebbe stato impedito dalla mancata certificazione INAIL; in subordine, impedimento dovuto al difetto di requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento; ulteriore nullità per motivazione insufficiente rispetto alla tardiva certificazione INAIL.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha confermato l'orientamento secondo cui il termine di prescrizione del diritto al beneficio contributivo per esposizione all'amianto decorre dal momento in cui l'interessato acquista consapevolezza dell'esposizione/prejudice, individuato nel caso concreto nella presentazione della domanda di certificazione all'INAIL del 12 luglio 2002. Ha escluso che la domanda di riesame all'INAIL del 2010 potesse interrompere la prescrizione, perché inviata a un soggetto estraneo al rapporto ai fini dell'esercizio del diritto. Poiché la domanda amministrativa all'INPS era stata proposta solo nel luglio 2014, oltre il decennio, la prescrizione era maturata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, l. n. 257/1992

    Attribuisce il beneficio contributivo per esposizione all'amianto; il diritto è trattato come autonomo e soggetto a prescrizione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre nullità della sentenza per carenza di motivazione o motivazione apparente; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che ciò avvenisse con la consapevolezza dell'esposizione e non con la successiva certificazione INAIL.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per il procedimento in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il diritto al beneficio contributivo per esposizione all'amianto ha natura autonoma e può essere soggetto a prescrizione decennale.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui il titolare acquisisce consapevolezza dell'esposizione e può attivarsi per far valere il diritto, non dal successivo rilascio della certificazione amministrativa.
  • Una domanda di riesame o altra istanza rivolta a un soggetto estraneo al rapporto non è idonea, di per sé, a interrompere la prescrizione del diritto azionato contro l'ente previdenziale.
  • Le censure di nullità per difetto di motivazione non possono essere accolte quando la sentenza impugnata si conformi a un orientamento giurisprudenziale consolidato e indichi, sia pure sinteticamente, la ragione decisiva del rigetto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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