Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 11059 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che aveva riconosciuto l'esenzione dall'ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i, per due immobili destinati rispettivamente all'ospitalità di pellegrini e gruppi di preghiera e al ricovero di anziani. Il Comune sosteneva che la documentazione prodotta, inclusa la carta dei servizi e la contabilità, non fosse sufficiente a escludere la natura commerciale delle attività e deduceva violazione di legge, vizio di motivazione e omessa o parziale valutazione delle scritture contabili.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la questione dell'esenzione ICI, ritenendo fondato il rilievo del contribuente sulla tardività del ricorso. La sentenza d'appello era stata validamente notificata al Comune il 5 luglio 2012 presso l'unico soggetto validamente costituito, ossia il funzionario comunale; il ricorso per cassazione, notificato il 22 novembre 2012, è stato quindi proposto oltre il termine di sessanta giorni. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il Comune è stato condannato a rifondere al contribuente Euro 2.300,00 per spese processuali, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali e di altre attività meritevoli previste dalla norma.

    La norma era stata invocata dal contribuente per sostenere l'esenzione degli immobili. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha deciso se sussistessero concretamente i requisiti soggettivi e oggettivi dell'esenzione, perché ha dichiarato il ricorso del Comune inammissibile per tardività.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

    Il Comune aveva articolato il ricorso su violazione di legge e vizi motivazionali, ma tali censure non sono state esaminate nel merito per la tardività del ricorso.

  • Art. 2697 c.c.

    Il Comune richiamava la norma sostenendo che il contribuente non avesse dimostrato adeguatamente l'assenza di natura commerciale delle attività. La Corte non ha valutato questa contestazione nel merito.

  • Art. 2710 c.c.

    Efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori.

    Il Comune contestava la valutazione delle scritture contabili dell'Istituto, ma la censura è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    La disciplina del processo tributario rilevava per la costituzione in giudizio del funzionario comunale. Poiché il Comune era rimasto contumace in primo grado, la procura richiamata per l'avvocato non risultava validamente conferita; pertanto, la notifica della sentenza d'appello al funzionario costituito è stata ritenuta valida e idonea a far decorrere il termine per il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il rispetto dei termini processuali è preliminare rispetto all'esame delle questioni sostanziali: un ricorso tardivo può essere dichiarato inammissibile senza alcuna valutazione del merito.
  • Quando una parte è rimasta contumace in primo grado, non può presumersi valida una procura conferita in quel grado; occorre verificare concretamente gli atti processuali e i soggetti effettivamente costituiti.
  • La notifica della sentenza deve essere effettuata al soggetto processualmente legittimato a riceverla. Se la notifica è valida, da essa decorre il termine breve per l'impugnazione.
  • In materia di esenzione ICI per enti non commerciali, la mera natura religiosa o assistenziale dell'ente non è necessariamente sufficiente: devono essere dimostrati sia l'utilizzo concreto dell'immobile per le attività agevolate sia l'assenza, secondo i criteri applicabili, di un'attività commerciale incompatibile con l'esenzione.
  • La documentazione relativa a rette, costi di gestione, prezzi praticati e modalità effettive di svolgimento dell'attività può essere rilevante per dimostrare il carattere non lucrativo, ma deve essere valutata complessivamente e non soltanto sulla base della denominazione dell'attività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.