Cassazione Penale, Sentenza n. 12693/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la modifica della sanzione amministrativa accessoria applicata in sede di patteggiamento (revoca della patente) sostituendola con la sospensione per due anni, invocando la retroattività della pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la previsione di automatismo nella revoca della patente per reati ex artt. 589-bis e 590-bis c.p. e la conseguente possibilità di applicare la lex mitior/effetto favorevole anche alle sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penale, con richiamo all'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953 n. 87.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha sostituito la revoca della patente con la sospensione per il periodo di due anni, conformemente all'accordo tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., richiamando la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 68/2021) che riconosce la natura sostanzialmente punitiva della revoca della patente e la possibilità di applicare la retroattività degli effetti più favorevoli alle sanzioni amministrative che abbiano carattere penale.
Norme richiamate
Regolamenta l'accordo di cui al patteggiamento; la Corte ha valorizzato l'accordo delle parti circa la sanzione accessoria (sospensione per due anni) come parametro da rispettare nella sostituzione della revoca.
art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
Previgente disposizione che disponeva l'automatismo della revoca della patente in caso di condanna per omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi/gravissime; la Corte costituzionale ne ha denunciato l'illegittimità nella parte di automatismo, consentendo al giudice di valutare la sospensione in luogo della revoca salvo casi aggravati da stato di ebbrezza o stupefacenti.
Delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: reati che, se non aggravati da ebbrezza o droga, non comportano più automaticamente la revoca della patente in virtù delle pronunce costituzionali e della conseguente valutazione del giudice.
art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87
Norma che limita la revisione degli effetti penali del giudicato; la Consulta e la giurisprudenza hanno precisato che la sua interpretazione non può precludere automaticamente l'applicazione degli effetti più favorevoli per sanzioni amministrative che siano sostanzialmente penali (come la revoca della patente) a seguito di declaratoria di incostituzionalità.
Corte costituzionale, sentenza n. 68 del 2021
Ha stabilito che, ove la sanzione amministrativa accessoria presenti connotati di sostanziale pena (forte afflittività e funzione specialpreventiva), la dichiarazione di illegittimità costituzionale può giustificare la deroga all'intangibilità del giudicato e l'applicazione retroattiva degli effetti più favorevoli (lex mitior).
Corte costituzionale, sentenza n. 88 (o 84) del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità dell'automatismo alla base della revoca della patente per alcune fattispecie, imponendo la valutazione del giudice circa la sospensione o la revoca salvo casi aggravati da ebbrezza o stupefacenti.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021, Lobbia)
La Corte di cassazione ha già affermato il principio per cui, per condanne irrevocabili anteriori alla sentenza costituzionale, il giudice dell'esecuzione può sostituire la revoca con la sospensione quando la revoca non derivi da circostanze aggravanti quali ebbrezza o uso di stupefacenti.
Massime di principio
- Se una sanzione amministrativa accessoria (es. revoca della patente) presenta una natura sostanzialmente punitiva, una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che ne impone l'automatismo può consentire l'applicazione retroattiva degli effetti più favorevoli (lex mitior), anche se la sentenza di condanna è passata in giudicato.
- Dopo le pronunce della Corte costituzionale, la valutazione tra revoca e sospensione della patente non è più automatica per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi/gravissime, salvo che la condotta sia aggravata dallo stato di ebbrezza o dall'uso di sostanze stupefacenti, nei quali casi la revoca può rimanere obbligatoria.
- Il giudice dell'esecuzione può, in sede di revisione/attuazione degli effetti della sentenza irrevocabile, sostituire una sanzione amministrativa revocatoria con una sospensiva quando ricorrano i presupposti stabiliti dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità (natura punitiva della sanzione e applicazione del principio di retroattività favorevole).
- In presenza di un accordo ex art. 444 c.p.p. che abbia espressamente previsto la natura/durata della sanzione accessoria, tale accordo costituisce un elemento rilevante che il giudice deve considerare nella valutazione e, se conforme ai criteri di legge e costituzionali, può essere fatto rispettare con la sostituzione della sanzione.
- L'art. 30, comma 4, legge 87/1953 non può essere interpretato in modo da impedire automaticamente l'operatività degli effetti più favorevoli derivanti da decisioni di incostituzionalità quando la sanzione amministrativa abbia carattere sostanzialmente penale.
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