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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23405/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società accreditata per il pagamento di interessi moratori dovuti sul ritardato pagamento di prestazioni di assistenza specialistica rese in regime di accreditamento per una determinata annualità. L'azienda sanitaria ha proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, la mancanza dei presupposti monitori, l'abuso del processo per frazionamento del credito mediante più ricorsi monitori riferiti ad annualità diverse, l'inadempimento della struttura accreditata e l'erronea decorrenza degli interessi. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello ha accolto l'impugnazione dell'azienda sanitaria, dichiarando improponibile la domanda per abuso dello strumento processuale, sul rilievo che i crediti per interessi, pur riferiti ad annualità diverse, sarebbero maturati in un contesto unitario e la loro parcellizzazione in più procedimenti sarebbe priva di interesse oggettivamente apprezzabile. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dei principi sull'abusivo frazionamento del credito, sostenendo che si trattasse di crediti autonomi derivanti da distinti contratti annuali e che la Corte territoriale avesse applicato in modo estensivo e distorto il precedente delle Sezioni Unite; il secondo per nullità della sentenza e violazione delle norme sulla motivazione, sulla prova e sull'onere probatorio, lamentando che la Corte d'appello avesse dichiarato improponibile la domanda senza esaminare la documentazione prodotta e senza verificare l'effettiva autonomia dei crediti e l'assenza di colpa della struttura nel ritardo dei pagamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo non correttamente applicato il principio sull'abusivo frazionamento del credito. Ha affermato che la sanzione dell'improponibilità richiede un accertamento in concreto della natura unitaria del rapporto, dell'iscrivibilità dei crediti nel medesimo ambito oggettivo di giudicato o della loro analogia causale, nonché dell'assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, accertamento che la Corte d'appello non aveva compiuto limitandosi alla continuità operativa tra le parti. Ha inoltre richiamato il principio più recente secondo cui, se non sia più possibile riproporre unitariamente la pretesa frazionata per la formazione di giudicati parziali, il giudice deve comunque decidere nel merito, limitandosi a valorizzare il comportamento processuale ai fini delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    La prestazione specialistica era resa in regime di accreditamento; la norma è richiamata come base del rapporto tra struttura accreditata e azienda sanitaria.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che un'applicazione estensiva del divieto di frazionamento comprimerebbe il diritto di azione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione e al giusto processo.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro dei doveri di correttezza nel rapporto obbligatorio.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come norma sulla valutazione delle prove e sul dovere del giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova, che la ricorrente riteneva erroneamente invertito.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Invocato per denunciare motivazione apparente della sentenza d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il contenuto minimo della motivazione della sentenza.

  • art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per nullità della sentenza.

  • art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per omesso esame o motivazione viziata.

  • art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

    Richiamato anche con riferimento alla nullità per motivazione solo apparente.

  • art. 4, paragrafi 3 e 4, direttiva 2011/7/UE

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la tutela degli interessi moratori e la necessità di tempestivo pagamento.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali e dei relativi rimedi.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte a proposito della necessaria instaurazione del contraddittorio quando il giudice rilevi d'ufficio la questione dell'interesse alla tutela frazionata.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il contraddittorio preventivo sulla questione rilevata d'ufficio dal giudice.

  • art. 104 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di cumulo oggettivo delle domande e alla verificabilità della riproposizione unitaria della pretesa.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale del creditore ai fini delle spese quando non sia più possibile riproporre unitariamente la pretesa.

  • art. 92, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese in presenza di comportamento processuale abusivo o frazionato.

Massime di principio

  • La sanzione dell'improponibilità per abusivo frazionamento del credito non può essere applicata in modo automatico: il giudice deve accertare in concreto che le pretese derivino da un rapporto unitario di durata o comunque siano iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di giudicato o fondate su analoga causa petendi, e deve verificare l'assenza di un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata.
  • L'interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di domande relative a crediti diversi è questione rilevabile d'ufficio dal giudice, ma solo previa instaurazione del contraddittorio con le parti.
  • La mera continuità dei rapporti tra le parti o l'analogia economica delle pretese non bastano, da soli, a dimostrare l'abusivo frazionamento se i crediti derivano da titoli contrattuali distinti con autonome cause debendi, scadenze e condizioni.
  • Quando la pretesa frazionata non sia più riproponibile unitariamente per intervenuta formazione di giudicati parziali, il giudice non deve dichiarare improponibile la domanda, ma deve decidere nel merito, incidendo il comportamento processuale del creditore solo sulla regolazione delle spese.
  • Nel sindacato sulla motivazione relativa all'abusivo frazionamento, il giudice di merito deve dare conto dell'effettiva autonomia o unitarietà dei crediti e non può limitarsi a formule apodittiche o stereotipate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del dirittoBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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