Cassazione Penale, Sentenza n. 28856/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per due episodi di violenza sessuale commessi, secondo l'imputazione, all'interno di una casa di cura ai danni di due ospiti vulnerabili. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante nuova perizia psichiatrica, sostenendo che la Corte territoriale avesse travisato il contenuto della perizia e non avesse valutato correttamente le risultanze documentali relative alle sue condizioni psichiche, ai precedenti giudiziari e all'asserita incidenza della mancata o discontinua assunzione della terapia farmacologica sulla capacità di intendere e di volere. Con il secondo motivo ha contestato la recidiva semplice ex art. 99 c.p., deducendo erronea applicazione della norma e violazione del giudicato penale ex art. 649 c.p.p., assumendo che le pregresse sentenze assolutorie per vizio totale di mente non potessero essere utilizzate come precedenti rilevanti e che, in ogni caso, mancasse una valutazione concreta della pericolosità attuale alla luce della distanza temporale tra i fatti. Con il terzo motivo ha infine denunciato illogicità della motivazione per travisamento del certificato del casellario giudiziale, sostenendo che i precedenti penali richiamati fossero risalenti, eterogenei e insufficienti a fondare la recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Quanto alla rinnovazione della perizia psichiatrica, ha affermato che la Corte di merito aveva motivato in modo congruo la non decisività dell'incombente, valorizzando la perizia già acquisita, le valutazioni convergenti del consulente del pubblico ministero e la capacità dell'imputato di comprendere il disvalore delle proprie azioni; ha inoltre escluso un travisamento della prova rilevante in presenza di doppia conforme. Quanto alla recidiva, ha chiarito che il riferimento della Corte territoriale a una precedente pronuncia di legittimità era improprio, ma ha comunque ritenuto che la motivazione impugnata contenesse, sia pure in forma sintetica e implicita, una valutazione sufficiente del presupposto sostanziale della recidiva, desunta dalla serialità delle condotte e dallo sfruttamento della particolare vulnerabilità delle persone offese. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'imputato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
La rinnovazione dell'istruttoria in appello, e in particolare della perizia, è eccezionale e va disposta solo se il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti; il rigetto è legittimo se congruamente motivato sulla non decisività dell'incombente.
La recidiva richiede non solo il presupposto formale dei precedenti, ma anche una verifica concreta della maggiore colpevolezza e pericolosità del reo, tenendo conto dei parametri individualizzanti pertinenti.
La difesa ha invocato il giudicato penale per escludere l'utilizzabilità di pregresse sentenze assolutorie per vizio totale di mente ai fini della recidiva; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, tali pronunce potessero operare come precedenti rilevanti nel senso prospettato.
Richiamato solo nel ragionamento sulla precedente pronuncia liberatoria per vizio totale di mente; la Corte distingue quel diverso contesto da quello oggetto del giudizio.
Richiamato in relazione al giudizio di pericolosità sociale e alla durata minima della misura di sicurezza, quale ambito in cui possono rilevare anche condotte di soggetti non imputabili o parzialmente imputabili.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002
Le spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate con separato decreto e poste a carico dell'imputato, con pagamento in favore dello Stato.
Aggravante contestata e ritenuta in relazione ai fatti di violenza sessuale, senza specifica censura decisiva nella sentenza di legittimità.
Norma incriminatrice dei due episodi di violenza sessuale ascritti all'imputato, consumati mediante costrizione delle persone offese a compiere e subire atti sessuali.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, specie quando si chiede una nuova perizia, non è un mezzo ordinario di rivalutazione del merito: può essere disposta solo se il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti oppure se la prova richiesta è effettivamente decisiva; il rigetto è legittimo quando la motivazione d'appello renda conto della sufficienza del compendio probatorio già acquisito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente il dato probatorio asseritamente travisato e dimostra che esso è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di appello.
- La valutazione del vizio di mente è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione coerente, completa e aderente alle risultanze peritali e documentali.
- La recidiva non può essere applicata in modo meramente automatico sulla base dei precedenti penali: il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione del reato esprima maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, valorizzando natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità della ricaduta e ulteriori elementi individualizzanti.
- Le pregresse pronunce assolutorie per vizio totale di mente non possono essere utilizzate in modo meccanico come precedenti penalmente significativi ai fini della recidiva; ciò non esclude che il giudice possa comunque formulare un giudizio sostanziale di riprovevolezza e pericolosità sulla base della complessiva condotta del reo e del contesto dei fatti.
- Una motivazione sintetica sulla recidiva può essere sufficiente se, anche implicitamente, dà conto della prosecuzione di un processo delinquenziale o della negativa personalità dell'imputato desumibile dalla concreta gravità dei fatti.
- Sfruttare la particolare vulnerabilità delle persone offese, specie in un contesto di fragilità psichica e di affidamento, costituisce un elemento valorizzabile sia nella valutazione della gravità del fatto sia nel giudizio sulla pericolosità e sulla recidiva.
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